Gli obblighi di annuncio nel diritto fiscale dipendono dall’assoggettamento del lavoratore all’imposizione diretta ordinaria o all’imposta alla fonte. Gli obblighi di annuncio concernono soltanto i lavoratori il cui reddito da lavoro è soggetto all’imposizione diretta ordinaria.
Obbligo di annuncio del lavoratore soggetto all'imposizione diretta ordinaria
I lavoratori soggetti all'imposizione diretta (tra cui i lavoratori con cittadinanza svizzera o titolari di un permesso C e domiciliati in Svizzera), sono soggetti all'obbligo di annuncio e a redigere correttamente la loro dichiarazione fiscale.
Obbligo di annuncio nel caso di imposta alla fonte
Conformemente al diritto fiscale, i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte sono esentati dall'obbligo di annuncio. In tali casi l'obbligo di annunciare il reddito da lavoro compete al datore di lavoro. Ulteriori informazioni a tale proposito sono disponibili nella rubrica «Obblighi del datore di lavoro - diritto in materia di imposte alla fonte».