Obblighi di annuncio secondo il diritto in materia di assicurazioni sociali


Panoramica

Di quali assicurazioni sociali si tratta?

Le assicurazioni sociali presso le quali vige l'obbligo di comunicare un'assunzione sono:

  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
  • Assicurazione invalidità (AI)
  • Indennità per perdita di guadagno (IPG)
  • Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
  • Assegni famigliari
  • Previdenza professionale (secondo pilastro)
  • Assicurazione contro gli infortuni

Quale copertura offrono e quali prestazioni forniscono le singole assicurazioni sociali?

Le informazioni sulla copertura e le prestazioni delle singole assicurazioni sociali sono disponibili sul sito «www.ahv.ch».

Nei confronti di quali organi sussistono gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi?

Gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi sussistono nei confronti di tutti gli organi ai quali si versano contributi o premi assicurativi. Vi sono i seguenti organi competenti:

  • cassa di compensazione AVS
    AVS/AI/IPG, AD e di regola gli assegni familiari.

  • cassa di compensazione per assegni familiari
    Assegni familiari. Di regola, le casse di compensazione per assegni familiari sono gestite dalle casse di compensazione AVS, che riscuotono i contributi. Tuttavia, in alcuni Cantoni vi sono casse di compensazione per assegni familiari che non sono gestite dalla cassa di compensazione AVS.

  • Assicuratori infortuni
    Assicurazione contro gli infortuni.

  • istituti di previdenza dei datori di lavoro
    Previdenza professionale (secondo pilastro).

Inoltre, vi è l'obbligo di informare gli organi dai quali si percepiscono prestazioni. Informazioni relative a tale obbligo sono disponibili nella rubrica «Ottenimento di prestazioni».

Quali sono le condizioni per gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi?

Le singole condizioni per gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi sono descritte nelle sotto-rubriche della rubrica «Diritto in materia di assicurazioni sociali», quale lista di controllo. Le informazioni dettagliate sulla condizione per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali sono disponibili nella sezione seguente.


Condizioni per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali

Assoggettamento dei lavoratori dipendenti nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali quale condizione per gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi

Nel settore del diritto delle assicurazioni sociali per i datori di lavoro sussistono gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi sin dall'inizio solo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti soggetti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali.

Casi di assoggettamento al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

I lavoratori dipendenti sono soggetti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

  • Caso 1

Lavoratori con luogo di lavoro unicamente in Svizzera.

  • Caso 2

Lavoratori con luogo di lavoro in Svizzera e in uno Stato membro dell'UE/AELS, la cui attività si svolge per almeno il 25% in Svizzera (criteri: orario di lavoro e/o salario) e che hanno il domicilio in Svizzera e la cittadinanza elvetica o di uno Stato membro dell'UE/AELS.

  • Caso particolare: distacco di lavoratori in Svizzera

I lavoratori distaccati che lavorano in Svizzera temporaneamente per conto di un datore di lavoro rimangono assoggettati per un periodo di tempo limitato alla legislazione in materia di assicurazioni sociali del loro Paese di provenienza. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nell'opuscolo informativo «Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati UE/AELS» dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 

Altri casi di assoggettamento al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

Oltre ai casi citati ve ne sono altri che prevedono l'assoggettamento dei lavoratori dipendenti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali (Ad esempio, il telelavoro). Le informazioni in merito sono reperibili presso le autorità delle assicurazioni sociali (casse di compensazione, assicurazioni infortuni, istituti di previdenza registrati).

Ulteriori condizioni per l'obbligo di annuncio

Inoltre, nei singoli ambiti delle assicurazioni sociali vi sono ulteriori condizioni dalle quali dipendono gli obblighi di annuncio e di pagamento dei contributi. Tali condizioni particolari (nonché, per completezza, anche le condizioni generali) sono menzionate nelle apposite sezioni delle singole assicurazioni sociali.

La guida offre alle piccole e medie imprese (PMI) un'esaustiva panoramica delle singole assicurazioni ed è un utile manuale per l'applicazione delle assicurazioni sociali e per la risoluzione di singoli problemi.


Ultima modifica 14.12.2023

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