AVS/AI/IPG e AD

Condizioni per gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi

Le singole condizioni per gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e AD, il lavoratore dipendente è soggetto all'obbligo di annuncio se sono date le condizioni seguenti:

1. Attività lucrativa dipendente

2. Assoggettamento del lavoratore dipendente al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

3. Assenza dell'obbligo di pagare i contributi per il datore di lavoro

Sono considerati dipendenti di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi i salariati:

  • il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d’impresa in Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all’ALC o alla Convenzione AELS;
  • il cui datore di lavoro è esentato dall’obbligo contributivo (p. es. rappresentanze estere in Svizzera);
  • domiciliati in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono assicurati e aderiscono all’assicurazione.  
     

La cassa di compensazione fornisce le informazioni sull'esistenza o meno di un'eccezione sulla base di un accordo interstatale.

4.1. Il lavoratore dipendente che ha tra i 18 anni e l’età di riferimento

Per i lavoratori che nell'anno civile dato compiono i 18 anni sussiste l'obbligo di annuncio a partire dal 1° gennaio di tale anno. Non sussiste alcun obbligo di annuncio relativo al reddito di persone che nell'anno civile dato non compiono i 18 anni. Tuttavia, essi devono essere annunciati presso l'assicurazione contro gli infortuni.

oppure

4.2 Il lavoratore dipendente è pensionato e mediante la sua attività lucrativa percepisce un reddito superiore a 16 800 franchi annui

Se sono soddisfatte le rimanenti condizioni, sussistono gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi sull'importo che eccede i 16 800 franchi annui. Tuttavia, su tale importo devono essere versati solo i contributi AVS/AI/IPG e non quelli AD e LPP. È possibile rinunciare all’applicazione della franchigia. Va osservato che anche i lavoratori pensionati devono versare i premi all'assicurazione contro gli infortuni, indipendentemente dall'importo del salario.

5.1 Salario superiore a 2 300 franchi annui

oppure

5.2 Richiesta del lavoratore dipendente di versare i contributi sociali

oppure

5.3 Impiego in un'economia domestica privata, ingaggio da parte di produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico

La variante 5.3 comporta un obbligo di annuncio vincolante sin dal primo franco di salario, indipendentemente dall'ammontare del salario (eccezione: per le persone di età inferiore ai 25 anni impiegate nelle economie domestiche è previsto un limite salariale di 750 franchi) o del fatto che il lavoratore dipendente richieda o meno il versamento dei contributi sociali.


Obbligo di affiliazione e pagamento dei contributi

Obbligo di affiliazione

I lavoratori dipendenti soggetti all'obbligo di annuncio sono tenuti ad affiliarsi alla cassa di compensazione. Per la determinazione e la fissazione dei contributi dei dipendenti i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare contributi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti. Tuttavia, si applica l’aliquota di contribuzione determinante per i contributi paritari e le persone soggette all’obbligo contributivo sono affiliate all’assicurazione contro la disoccupazione nonché a una cassa di compensazione per assegni familiari.

Ammontare delle aliquote contributive

Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi all'AVS pari all’8,7 per cento del salario determinante; l'aliquota per l'AI è dell'1,4 per cento, per l'IPG è dello 0,5 per cento e per l'AD è del 2,2% sui salari fino a 148 200 franchi.


Competenza

Situazioni in relazione con l'UE/AELS

Competenza primaria: autorevolezza di un legame preesistente

In caso di situazioni che siano in relazione con l'UE/AELS, la cassa di compensazione a cui rivolgersi è quella alla quale i lavoratori salariati o indipendenti che devono essere affiliati sono già legati in virtù della loro attività lucrativa.

Competenza sussidiaria: domicilio della persona assicurata

Nel caso non vi fosse alcun legame a una cassa di compensazione, è competente quella del luogo di domicilio della persona assicurata.

Competenza sussidiaria: luogo dell'attività principale

In caso di assenza di domicilio in Svizzera, la cassa competente è quella del luogo in cui la persona assicurata esercita la sua attività principale.

Competenza in caso di impiego di più lavoratori dipendenti

Nel caso in cui per un datore di lavoro dell'UE o dell'AELS siano attive in Svizzera più persone, affiliate a differenti casse di compensazione, questo deve, con l'accordo delle altre casse coinvolte, affiliarsi a un'unica cassa di compensazione con la quale gestire l'insieme dei lavoratori dipendenti.

Situazioni in relazione con Stati terzi

Criterio: domicilio o luogo dell'attività del lavoratore dipendente

Per i lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (p.es. datore di lavoro con sede all'estero), è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio e, in mancanza di quest'ultimo, del luogo in cui esercitano la loro attività. 


Indirizzi delle casse cantonali di compensazione


Ultima modifica 11.12.2023

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