Ulteriori informazioni per i lavoratori
AVS/AI/IPG, AD e assegni familiari
Oggetto e prestazioni dell'assicurazione
Informazioni relative all'oggetto e alle prestazioni di AVS/AI/IPG, AD e degli assegni familiari sono disponibili nel sito «www.ahv.ch».
Obbligo di annuncio del datore di lavoro - corresponsabilità del lavoratore
Obbligo di annuncio del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare i suoi dipendenti presso la cassa di compensazione competente. Tale annuncio include
contemporaneamente:
- Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
- Assicurazione invalidità (AI)
- Indennità per perdita di guadagno (IPG)
- Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
- In gran parte dei casi l'affiliazione alla Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF)
Corresponsabilità del lavoratore - conseguenze negative per le prestazioni assicurative
Se non svengono versati i contributi alle assicurazioni sociali le conseguenze riguardo al diritto alle prestazioni del lavoratore possono essere negative (p. es. rendita AVS).
Possibilità di verifica della correttezza del conteggio dei contributi
Se un lavoratore è annunciato presso una cassa di compensazione e se il datore di lavoro conteggia correttamente i contributi avviene quanto segue:
Estratto del conto individuale
Ogni cassa di compensazione apre un conto individuale per ogni lavoratore assicurato nel quale sono registrati tutti i suoi redditi, i periodi di contribuzione e gli accrediti per compiti assistenziali che serviranno per il calcolo della rendita AVS o AI. La persona assicurata può richiedere gratuitamente in ogni momento un estratto delle registrazioni del suo conto individuale.
Competenza per il rilascio di un estratto del conto individuale
L'estratto può essere richiesto alla cassa di compensazione AVS che gestisce il conto. Vi è inoltre la possibilità di incaricare una qualsiasi altra cassa di compensazione di fornire gli estratti conto. La cassa di compensazione che gestisce il conto può essere rintracciata tramite il link qui di seguito, immettendo il numero di assicurato.
Assicurazione contro gli infortuni
Oggetto e prestazioni dell'assicurazione
Informazioni relative all'oggetto e alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono disponibili nel sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
Assicurazione contro gli infortuni professionali - assicurazione contro gli infortuni non professionali
Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e nel caso di un'attività di otto o più ore settimanali, anche contro gli infortuni non professionali.
Versamento dei premi
I premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro. I premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore a meno che non vi siano accordi contrattuali contrari tra le parti. Il datore di lavoro versa la totalità dei premi e li può dedurre dal salario del lavoratore.
Fornitore di prestazioni in caso di infortunio
In caso di infortunio i lavoratori soggetti all'obbligo di essere assicurati percepiscono le prestazioni assicurative indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia o meno stipulato l'assicurazione contro gli infortuni. In tali casi la Suva fornisce le prestazioni ai lavoratori suoi affiliati, in tutti gli altri casi le prestazioni sono fornite dalla cassa suppletiva.
Previdenza professionale (secondo pilastro)
Oggetto e prestazioni della previdenza professionale (secondo pilastro)
Informazioni relative all'oggetto e alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono disponibili nel sito Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (link «Previdenza professionale»).
Regime obbligatorio LPP
I salari superiori a 22 050 franchi sono di regola soggetti al regime obbligatorio LPP (secondo pilastro). Le singole condizioni sono descritte nella rubrica «Obblighi per i datori di lavoro - Assicurazioni sociali - Previdenza professionale (secondo pilastro)».
Assicurazione facoltativa
I lavoratori non soggetti al regime obbligatorio della previdenza professionale (in particolare per i redditi fino a 22 050 franchi, cfr. la rubrica «Obblighi per i datori di lavoro - Diritto delle assicurazioni sociali - Previdenza professionale (secondo pilastro)» possono, secondo le circostanze, assicurarsi facoltativamente. Un'assicurazione facoltativa può essere stipulata dai lavoratori alle dipendenze di più datori di lavoro e il cui salario totale supera i 22 050 franchi. Tale assicurazione può essere conclusa con la Fondazione istituto collettore LPP o presso altri istituti di previdenza competenti. Il datore di lavoro può essere tenuto a partecipare al pagamento dei contributi, a condizione di essere stato informato dell'esistenza di un'assicurazione facoltativa.
Imposta alla fonte con la procedura di conteggio semplificata
Rimando alla rubrica «La procedura di conteggio semplificata»
Informazioni generali relative alla procedura di conteggio semplificata sono disponibili nella rubrica «La procedura di conteggio semplificata».
Debito fiscale estinto con il pagamento dell'imposta alla fonte
Va espressamente ancora ribadito che il reddito del lavoratore calcolato mediante la procedura di conteggio semplificata non è di nuovo imponibile tramite la procedura di tassazione ordinaria.
Indicazione del reddito imponibile nella dichiarazione d'imposta a titolo informativo
In alcuni Cantoni è possibile che il contribuente sottoposto alla procedura di tassazione ordinaria debba indicare, a titolo informativo, il reddito tassato alla fonte. In tale caso esso deve allegare alla dichiarazione d'imposta un'attestazione della cassa di compensazione AVS relativa alla tassazione del reddito. La cassa di compensazione rilascia l'attestazione al datore di lavoro, che la trasmette al lavoratore.
Informazioni per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati
Rimando alla rubrica «Datori di lavoro privati»
Riguardo alla conclusione del contratto di lavoro, si consiglia al lavoratore alle dipendenze di datori di lavoro privati di leggere attentamente la rubrica «Datori di lavoro privati» e in particolare le sotto-rubriche «Informazioni sul diritto del contratto di lavoro» e «Contratto modello».