Obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo il diritto degli stranieri

Principi

In determinati casi, i datori di lavoro che intendono assumere o impiegare lavoratori dipendenti stranieri in Svizzera sono tenuti all'obbligo di annuncio e di autorizzazione, conformemente al diritto degli stranieri. 

Cosa si intende per obbligo di annuncio e obbligo di autorizzazione?

Per obbligo di annuncio si intende che le autorità devono essere informate sull'esercizio di un'attività lucrativa. Per obbligo di autorizzazione si intende che un'attività lucrativa necessita anche dell'accordo delle autorità. Sia nel caso dell'obbligo di annuncio che in quello dell'obbligo di autorizzazione l'attività lucrativa può essere esercitata soltanto dopo l'annuncio o il rilascio del permesso. Le forniture di servizi transfrontalieri (prestatori di servizi o lavoratori distaccati) di regola devono essere notificate almeno otto giorni prima dell'inizio dell'impiego.


I più importanti criteri di distinzione tra obbligo di annuncio e obbligo di autorizzazione nel diritto degli stranieri

UE/AELS - Stati terzi

L'obbligo di annuncio e l'obbligo di autorizzazione variano a seconda di quale accordo o legge vengono applicati: l'Accordo sulla libera circolazione della persone tra la Svizzera e i Paesi dell‘UE (ALC), il corrispondente Accordo AELS o la legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), che disciplina lo statuto giuridico degli stranieri in generale. Tramite l'ALC viene agevolato l'accesso reciproco al mercato del lavoro e il trasferimento della residenza dei cittadini dell'UE in Svizzera e dei cittadini svizzeri nell'UE. Il diritto di libera circolazione delle persone è integrato da disposizioni concernenti la prestazione di servizi individuale e limitata nel tempo (in generale la limitazione è di 90 giorni lavorativi per anno civile). La prestazione di servizi nel settore finanziario, il personale a prestito e il collocamento di personale sono esclusi da questa liberalizzazione.

Assunzione in Svizzera - distacco di lavoratori in Svizzera

Riguardo agli obblighi di annuncio e di autorizzazione dei datori di lavoro, occorre distinguere tra l'impiego di lavoratori dipendenti in Svizzera da parte di un datore di lavoro svizzero e il distacco di lavoratori dipendenti di un'azienda straniera in Svizzera nel quadro di una prestazione di servizi transfrontaliera. I datori di lavoro stranieri che intendono distaccare i loro lavoratori dipendenti in Svizzera devono rispettare alcune condizioni minime relative al lavoro e allo stipendio. I dettagli in merito sono disponibili nella pagina web «distacco.admin.ch».


«Lavoratori dipendenti cittadini dell'UE», «Datori di lavoro svizzeri»

Caratteristica: cittadinanza rispettivamente domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale

Informazioni sui singoli obblighi di annuncio e di autorizzazione sono disponibili nelle rubriche a lato. Per quanto il testo parli di volta in volta di un determinato gruppo di Stati, si intende di volta in volta la cittadinanza dei lavoratori interessati. Per datori di lavoro s'intende la denominazione dello Stato della sede, del domicilio, dell'amministrazione principale o dello stabilimento principale del datore di lavoro. Un datore di lavoro svizzero ha la sede, il domicilio, l'amministrazione o lo stabilimento principale in Svizzera. Un datore di lavoro dell'UE ha la sede, il domicilio, l'amministrazione o lo stabilimento principale nell'UE.


Deposito dell'annuncio e ottenimento dell'autorizzazione

Annuncio: tipo di comunicazione e competenza

Gli annunci possono essere inoltrati online nella pagina web della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Eccezionalmente possono essere inoltrati per scritto all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone nel quale l'esecuzione del lavoro è prevista. A tale scopo deve essere utilizzato il modulo di annuncio ufficiale disponibile sulla pagina web della Segreteria di Stato della migrazione. L'annuncio via e-mail non è ammessa.

Permesso: condizioni e competenza

Le domande di autorizzazione devono essere inoltrate all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone nel quale l'esecuzione del lavoro è prevista. Informazioni relative alle condizioni e alle modalità di autorizzazione sono disponibili nella pagina web della Segreteria di Stato della migrazione.

Ulteriori informazioni sul distacco di lavoratori in Svizzera

Ulteriori informazioni sul distacco di lavoratori in Svizzera sono disponibili nel sito «distacco.admin.ch».


Ultima modifica 02.12.2021

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