Impiego di lavoratori dipendenti in Svizzera da parte di datori di lavoro svizzeri
Impiego di lavoratori dipendenti cittadini dell'UE e dell'AELS
Libera circolazione totale delle persone: obblighi del datore di lavoro o del lavoratore in base alla situazione specifica
Gli Stati dell'UE e dell'AELS beneficiano della libera circolazione totale delle persone. Tuttavia, per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera vigono obblighi di notifica e di autorizzazione i quali spettano, a seconda dei casi, al lavoratore o al datore di lavoro.
Attività lucrativa di al massimo tre mesi
L’impiego in Svizzera di lavoratori dipendenti cittadini dell’UE e dell’AELS da parte di datori di lavoro svizzeri per una durata massima di tre mesi (ininterrottamente o suddivisa in più periodi) nell’arco di un anno civile è soggetto all’obbligo di notifica. L’obbligo di notifica spetta al datore di lavoro. L’assunzione d’impiego presso un datore di lavoro svizzero deve essere notificata, a prescindere dal settore, dal primo giorno di inizio dell’attività.
Attività lucrativa di oltre tre mesi
L’esercizio di un’attività dipendente in Svizzera da parte di lavoratori cittadini dell’UE e dell’AELS presso un datore di lavoro svizzero di durata superiore a tre mesi (ininterrottamente o suddivisa in più periodi) nell'arco di un anno civile è soggetto all'obbligo di autorizzazione. È in linea di principio compito della persona straniera procurarsi i permessi. Lo stesso discorso vale per i frontalieri. Per informazioni in merito a tali obblighi consultare il capitolo «Obblighi del lavoratore dipendente».
Piena libertà di circolazione per i cittadini croati che vengono a lavorare in Svizzera
Già nel 2022 i cittadini croati avevano beneficiato della libera circolazione completa delle persone. In quell'anno, visto il forte aumento di lavoratori provenienti dalla Croazia, il Consiglio federale aveva deciso di attivare una clausola di salvaguardia unilaterale prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e di reintrodurre i contingenti per il 2023 e il 2024. Nel corso di questi ultimi due anni, il numero di permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) rilasciati è stato limitato a 1053 l'anno, mentre il numero di permessi di dimora (permessi B UE/AELS) a 1204 l'anno.
Dal 1 gennaio 2025, i cittadini croati desiderosi di lavorare in Svizzera beneficeranno nuovamente della libera circolazione completa delle persone.
Maggiori informazioni sull’ammissione di cittadini croati nel quadro della libera circolazione delle persone sono reperibili nella pagina web della Segreteria di Stato della migrazione.
Regno Unito (Brexit)
Dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE e lo scadere della fase transitoria, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non s è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. I due Paesi hanno pertanto negoziato l’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, che permetterà ai cittadini svizzeri nel Regno Unito e a quelli britannici in Svizzera di restare nel Paese ospitante. L’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
I cittadini del Regno Unito che dopo il 31 dicembre 2020 desiderano immigrare o lavorare in Svizzera soggiacciono alle disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Sono pertanto soggetti ai contingenti. I loro datori di lavoro in Svizzera devono sollecitare previamente un permesso di lavoro presso le competenti autorità cantonali.
Frontalieri cittadini dell'UE/AELS
Cosa si intende per frontalieri?
I frontalieri sono cittadini degli Stati UE/AELS che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS e lavorano in Svizzera (persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente con sede dell’impresa in Svizzera). Sottostanno all’obbligo di rientrare al proprio domicilio all’estero almeno una volta alla settimana. Se dimorano in Svizzera durante la settimana sono tenuti a notificarsi presso il Comune di residenza. Il permesso per frontalieri viene rilasciato dalle autorità cantonali del luogo di lavoro.
Mobilità geografica e professionale
I cittadini dell’UE/AELS non sottostanno più alle zone di frontiera. Hanno il diritto di abitare in qualunque Stato membro dell’UE/AELS e di lavorare in tutta la Svizzera.
Impiego di lavoratori dipendenti di Stati terzi
Obbligo di autorizzazione
L'impiego in Svizzera di lavoratori dipendenti provenienti da Stati terzi è soggetto all'obbligo di autorizzazione ed è sottoposto alle procedure di autorizzazione di Cantone e Confederazione.