Distacco di lavoratori dipendenti in Svizzera da parte di datori di lavoro stranieri

Distacco di lavoratori dipendenti cittadini dell'UE/AELS

Durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile

Settori soggetti all'obbligo di annuncio dal primo giorno lavorativo

Il distacco di lavoratori dipendenti cittadini dell'UE/AELS e, a determinate condizioni, di Stati terzi (vedi più sotto) in Svizzera da parte di datori di lavoro dell'UE e dell'AELS nel quadro di una prestazione di servizi transfrontaliera per una durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile è soggetto all'obbligo di annuncio nei seguenti settori:

  • edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia
  • ristorazione
  • lavori di pulizia in aziende e economie domestiche
  • servizio di sorveglianza e di sicurezza
  • commercio ambulante
  • industria del sesso
  • paesaggistica

Altri settori: obbligo di annuncio per durata di lavoro di oltre otto giorni

I distacchi negli altri settori sono soggetti all'obbligo di annuncio, per quanto i lavori durino più di otto giorni per anno civile. In Svizzera è determinante la durata effettiva del lavoro, non importa se la prestazione è fornita ininterrottamente o suddivisa in più periodi.

Principio della scadenza del termine di otto giorni per l'annuncio ed eccezioni

In linea di principio il lavoro può iniziare al più presto otto giorni dopo che il mandato è stato annunciato. Eccezionalmente, in casi urgenti quali riparazioni, infortuni, catastrofi naturali, o altri eventi non prevedibili, il lavoro può essere svolto prima della scadenza del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno dell'annuncio.

Campo di applicazione della procedura di annuncio: cittadini dell'UE/AELS cittadini di Stati terzi, in caso di un precedente soggiorno duraturo in uno Stato dell'UE/AELS

La procedura di annuncio è applicabile ai lavoratori distaccati in uno Stato dell'UE/AELS. È altresì applicabile ai lavoratori distaccati di Stati terzi con domicilio in uno Stato dell'UE/AELS se, prima dell'entrata in Svizzera, erano registrati in modo durevole, ossia per almeno 12 mesi, nel mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell'UE/AELS. Il distacco di cittadini di Stati terzi che non soddisfano le condizioni citate sopra sono soggetti all'obbligo di autorizzazione.

Durata di oltre 90 giorni lavorativi per anno civile

Obbligo di autorizzazione

Il distacco di lavoratori dipendenti stranieri in Svizzera da parte di datori di lavoro dell'UE/AELS nel quadro di una prestazione di servizi transfrontaliera per un periodo superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile è soggetto all'obbligo di autorizzazione.


Regno Unito (Brexit)

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE) e dopo la fase transitoria convenuta fino al 31 dicembre 2020, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE non sarà più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

La Svizzera e il Regno Unito hanno firmato il 25 febbraio 2019 un accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Questo accordo, applicabile dal 1° gennaio 2021, preserva al di là della Brexit i diritti di soggiorno (come anche altri diritti) acquisiti sotto l’ALC, prima del 31 dicembre 2020, dai cittadini dell’UK in Svizzera e dai cittadini svizzeri nell’UK. I cittadini UK che dopo il 31 dicembre 2020 immigrano in Svizzera non possono beneficiare dell’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

La Svizzera e il Regno Unito hanno siglato, il 14 dicembre 2020, l’accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi. A partire dal 1° gennaio 2021, l’accordo liberalizza le condizioni d’accesso al mercato del lavoro svizzero per i prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito che forniscono nel nostro Paese prestazioni fino a 90 giorni per anno civile.

Prestazioni di servizi in provenienza dal Regno Unito

I prestatori di servizi con sede nel Regno Unito, siano essi lavoratori distaccati o indipendenti, continuano a soggiacere alla procedura di notifica. Si applicano regole simili a quelle previste per la procedura di notifica relativa alle prestazioni di servizi in provenienza da Stati dell’UE/AELS. I cittadini dell’UE/AELS o di Stato terzo residenti nel Regno Unito, a prescindere dalla loro nazionalità, possono essere distaccati in Svizzera unicamente se sono stati previamente ammessi a titolo permanente (ossia da almeno dodici mesi in virtù di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente) sul mercato del lavoro regolare del Regno Unito. I prestatori di servizi indipendenti cittadini dell’UE/AELS e residenti nel Regno Unito non sono coperti né dall’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini né dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi. Tuttavia, in virtù dell’articolo 23 ALC, la Svizzera ha deciso di tutelare i loro diritti acquisiti. Per poter continuare a fornire le loro prestazioni di servizi in Svizzera, queste persone devono soddisfare le due condizioni cumulative previste dall’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini: la prestazione di servizi dev’essere iniziata al più tardi il 31 dicembre 2020 e prima di tale data dev’essere stato stipulato un pertinente contratto scritto.

Procedura di notifica per attività di breve durata (assunzione d’impiego)

I cittadini britannici che assumono un impiego in Svizzera per una durata massima di tre mesi non possono più ricorrere alla procedura di notifica. Conformemente alle disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), queste persone necessitano di un permesso di lavoro.Il datore di lavoro in Svizzera deve presentare una pertinente richiesta all’autorità cantonale competente.

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:

Distacco da parte di datori di lavoro di Stati terzi

Settori soggetti all'obbligo di autorizzazione sin dal primo giorno di lavoro

Il distacco in Svizzera di lavoratori dipendenti cittadini di Stati dell'UE/AELS o di Stati terzi da parte di datori di lavoro di Stati terzi è soggetto all'obbligo di autorizzazione sin dal primo giorno di lavoro nei settori seguenti:

  • edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia
  • ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche
  • servizi di sorveglianza e di sicurezza
  • commercio ambulante
  • il settore a luci rosse
  • paesaggistica

Altri settori: obbligo di autorizzazione per una durata di lavoro superiore a otto giorni

I distacchi negli altri settori sono soggetti all'obbligo di autorizzazione se la durata dei lavori è superiore a otto giorni per anno civile. In Svizzera è determinante la durata effettiva del lavoro, non è rilevante se la prestazione è fornita ininterrottamente o suddivisa in più periodi.


Ultima modifica 08.12.2022

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