Persone che chiedono l’asilo

Principi 

La presente rubrica tratta delle persone che chiedono asilo e che soggiornano in Svizzera. Nel settore dell’asilo il diritto federale distingue tra persone la cui procedura d’asilo è ancora in corso (richiedenti l’asilo) e persone che già beneficiano di una decisione che le autorizza a rimanere in Svizzera (rifugiati riconosciuti, rifugiati e persone ammessi provvisoriamente).

 

Rifugiati riconosciuti (permesso B), rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), altri stranieri ammessi provvisoriamente e apolidi (permesso B o F) 

Notifica  

I rifugiati riconosciuti (permesso B), i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), gli altri stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) e gli apolidi (permesso B o F) possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera a condizione che l’attività sia stata notificata (art. 85a LStrI). La notifica deve quindi essere effettuata prima dell’inizio dell’attività.

Le condizioni usuali di salario e di lavoro nella regione, nella professione e nel settore devono essere rispettate (art. 65 cpv. 5 OASA in combinato disposto con l’art. 22 LStrI).

Per ulteriori informazioni basta consultare le Istruzioni Settore degli stranieri, capitolo 4.8.5, Disciplina dell’attività lucrativa nel settore dell’asilo o rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro.

 
 

Le persone titolari di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi

L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente da parte di persone titolari di un permesso di dimora (permesso B) rilasciato in virtù di un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI nonché 14 LAsi) non richiede né permesso di lavoro né notifica.


Persone bisognose di protezione (permesso S)

L’esercizio dell’attività lucrativa da parte delle persone bisognose di protezione rimane assoggettato all’obbligo d’autorizzazione. Un permesso per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente per persone con statuto S può essere richiesto all'autorità cantonale competente.

Prima dell’assunzione d’impiego il datore di lavoro deve sollecitare un’autorizzazione pertinente presso il cantone del luogo di lavoro. Il cantone verifica che siano rispettate le condizioni salariali e lavorative vigenti.

Per un’attività indipendente, la persona con statuto S deve sollecitare un’autorizzazione pertinente presso il Cantone del luogo di lavoro, prima di iniziare l’attività. Il Cantone verifica se i requisiti finanziari e aziendali per l’attività prevista sono soddisfatti. 


Richiedenti l'asilo (permesso N)

L’esercizio dell’attività lucrativa da parte dei richiedenti l’asilo rimane assoggettato all’obbligo d’autorizzazione (art. 11 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con gli art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e 52 OASA).

Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti l’asilo non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa (art. 43 cpv. 1 e 1bis LAsi). Le ulteriori condizioni per poter esercitare un’attività lucrativa sono rette dalla LStrI.


Ultima modifica 03.06.2024

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