Persone che chiedono l’asilo
Principi
La presente rubrica tratta delle persone che chiedono asilo e che soggiornano in Svizzera. Nel settore dell’asilo il diritto federale distingue tra persone la cui procedura d’asilo è ancora in corso (richiedenti l’asilo) e persone che già beneficiano di una decisione che le autorizza a rimanere in Svizzera (rifugiati riconosciuti, rifugiati e persone ammessi provvisoriamente).
Rifugiati riconosciuti (permesso B), rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), altri stranieri ammessi provvisoriamente e apolidi (permesso B o F)
Notifica
I rifugiati riconosciuti (permesso B), i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), gli altri stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) e gli apolidi (permesso B o F) possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera a condizione che l’attività sia stata notificata (art. 85a LStrI). La notifica deve quindi essere effettuata prima dell’inizio dell’attività.
Le condizioni usuali di salario e di lavoro nella regione, nella professione e nel settore devono essere rispettate (art. 65 cpv. 5 OASA in combinato disposto con l’art. 22 LStrI).
Per ulteriori informazioni basta consultare le Istruzioni Settore degli stranieri, capitolo 4.8.5, Disciplina dell’attività lucrativa nel settore dell’asilo o rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro.
Le persone titolari di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi
L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente da parte di persone titolari di un permesso di dimora (permesso B) rilasciato in virtù di un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI nonché 14 LAsi) non richiede né permesso di lavoro né notifica.
Persone bisognose di protezione (permesso S)
Un’attività lucrativa può essere esercitata in tutto il Paese, a condizione che sia stata notificata. Ciò significa che la notifica deve avvenire prima dell’inizio dell’attività stessa, che può essere indipendente o dipendente. Se si tratta di un’attività lucrativa dipendente, la notifica viene effettuata dal datore di lavoro. I lavoratori indipendenti provvedono a notificare la propria attività autonomamente.
Vanno rispettate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. L’attività non soggiace all’obbligo di notifica qualora sia svolta nel quadro di un programma di occupazione.
Richiedenti l'asilo (permesso N)
L’esercizio dell’attività lucrativa da parte dei richiedenti l’asilo rimane assoggettato all’obbligo d’autorizzazione (art. 11 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con gli art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e 52 OASA).
Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti l’asilo non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa (art. 43 cpv. 1 e 1bis LAsi). Le ulteriori condizioni per poter esercitare un’attività lucrativa sono rette dalla LStrI.