Persone che chiedono l’asilo

Principi 

La presente rubrica tratta delle persone che chiedono asilo e che soggiornano in Svizzera. L’esercizio di un’attività lucrativa deve essere previamente autorizzato o semplicemente essere stato notificato, a seconda dello statuto dell’interessato. Nella sezione sottostante sono disponibili informazioni dettagliate sulle condizioni per le singole categorie di persone.

 

Rifugiati riconosciuti (permesso B) nonché rifugiati e persone ammessi provvisoriamente (permesso F)

Notifica  

I rifugiati riconosciuti (B), i rifugiati ammessi provvisoriamente e gli altri stranieri ammessi provvisoriamente (F) possono svolgere un’attività lucrativa in tutta la Svizzera qualora sia stata notificata (art. 85a LStrI). La notifica deve dunque precedere l’avvio dell’attività che può essere svolta a titolo dipendente o indipendente.

Le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore devono essere rispettate (art. 65 cpv. 5 OASA in relazione all’art. 22 LStrI).

Se l’attività fa parte di un programma occupazionale non è soggetta all’obbligo di notifica.

Per ulteriori informazioni basta consultare le Istruzioni Settore degli stranieri, capitolo 4.8.5, Disciplina dell’attività lucrativa nel settore dell’asilo o rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro.

 
 

Persone titolari un permesso di dimora per motivi umanitari (permesso B)

Possibilità di rilascio di un permesso nel rispetto delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione

L’attività lucrativa delle persone con un permesso di dimora per motivi umanitari secondo l’articolo 14 capoverso 2 LAsi rimane assoggettata all’obbligo di autorizzazione. L’autorizzazione deve essere chiesta dal datore di lavoro 

Le persone al beneficio di un permesso di dimora per motivi umanitari possono essere autorizzate a esercitare un'attività lucrativa se le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione sono rispettate.

Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Per poter esercitare un'attività lucrativa indipendente devono essere soddisfatte le condizioni finanziarie e d'esercizio, conformemente all'articolo 19 lettera b della legge federale sugli stranieri (LStr).  


Persone bisognose di protezione (permesso S)

L’esercizio dell’attività lucrativa da parte delle persone bisognose di protezione rimane assoggettato all’obbligo d’autorizzazione. Un permesso per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente per persone con statuto S può essere richiesto all'autorità cantonale competente.

Prima dell’assunzione d’impiego il datore di lavoro deve sollecitare un’autorizzazione pertinente presso il cantone del luogo di lavoro. Il cantone verifica che siano rispettate le condizioni salariali e lavorative vigenti.

Per un’attività indipendente, la persona con statuto S deve sollecitare un’autorizzazione pertinente presso il Cantone del luogo di lavoro, prima di iniziare l’attività. Il Cantone verifica se i requisiti finanziari e aziendali per l’attività prevista sono soddisfatti. 


Richiedenti l'asilo (permesso N)

L'attività lucrativa dei richiedenti l’asilo non può essere dichiarata ed è ancora soggetta ad autorizzazione. Tale autorizzazione deve essere richiesta all'autorità cantonale competente.

Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti l’asilo non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. Le ulteriori condizioni per poter esercitare un’attività lucrativa sono rette dalla LStrI.


Ultima modifica 08.12.2022

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