Vengono in particolare esclusi dall'applicazione del principio «Cassis de Dijon» i prodotti che sono soggetti a omologazione o a un’autorizzazione preliminare d’importazione (art. 16a cpv. 2 lett. a‒d LOTC). Deroghe aggiuntive possono essere decise dal Consiglio federale (art. 16a cpv. 2 lett. e LOTC). Queste deroghe devono adempiere alle condizioni di cui all’articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC. L’adempimento delle condizioni in questione viene verificato mediante una procedura interna all'amministrazione.
Ogni cinque anni viene rivisto l'intero catalogo delle eccezioni (PDF, 656 kB, 31.03.2023) (Rapporto in tedesco).
Concepita come aiuto, la lista negativa (PDF, 409 kB, 05.01.2024) elenca i prodotti che non possono essere importati e immessi in commercio in Svizzera in virtù del principio «Cassis de Dijon». La lista negativa non comporta obblighi e non è esaustiva.