Il principio Cassis de Dijon nell’UE

Il principio «Cassis de Dijon» è stato sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Basandosi sull’equivalenza delle prescrizioni in materia di produzione vigenti a livello nazionale, stabilisce che i prodotti immessi legalmente in commercio in uno Stato membro possono essere commercializzati anche in tutti gli altri Stati (se non sussistono motivi di interesse pubblico che giustifichino restrizioni attuative).

Il principio «Cassis de Dijon» deriva da una sentenza (PDF, 790 kB, 24.02.2016) del 1979 della Corte di giustizia dell'UE (CGUE), e vuole contribuire alla realizzazione del mercato interno dell’UE. Si trattava in particolare del divieto di commercializzare in Germania il liquore francese «Cassis de Dijon», deciso dall’Amministrazione federale tedesca del monopolio dell’alcool. Il divieto si basava sulla gradazione alcoolica del liquore in questione, troppo bassa secondo la legislazione tedesca.

La CGUE ha stabilito che la limitazione della libera circolazione delle merci era ammessa soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati: ad esempio se si tratta della vita e della salute di persone, animali e piante. La gradazione alcolica minima dei liquori non rientra tra questi casi, e pertanto il liquore francese poteva essere commercializzato liberamente anche in Germania.

Ora questo principio è parte del diritto secondario dell’UE.

Mutual recognition – European Commission

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Cassis-de-Dijon-Prinzip/Cassis-de-Dijon-Prinzip_in_der_EU.html