Nel caso delle derrate alimentari, il principio «Cassis de Dijon» viene applicato seguendo una regolamentazione speciale.
Le derrate alimentari che non sono conformi alle prescrizioni tecniche svizzere, o che lo sono solo in parte, ma che tuttavia adempiono a quelle dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE e che ci circolano legalmente, possono essere immesse in commercio anche in Svizzera. A differenza di quanto avviene con altri prodotti, la prima immissione in commercio di una derrata alimentare necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (art. 16c e 16d LOTC nonché art. 4‒11 dell’ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere [OIPPE]). L’autorizzazione viene rilasciata sotto forma di decisione generale e vale per tutte le derrate alimentari dello stesso tipo. Il richiedente deve dimostrare che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE, e comprovare che essa è regolarmente in commercio nell’UE o nello Stato membro dell’UE o del SEE in questione. Inoltre nessun interesse pubblico preponderante deve essere pregiudicato (come ad esempio la protezione della vita e della salute dell’uomo, degli animali e delle piante) ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 lettere a‒e LOTC.