Regolamentazione speciale per le derrate alimentari

Nel caso delle derrate alimentari, il principio «Cassis de Dijon» viene applicato seguendo una regolamentazione speciale.

Le derrate alimentari che non sono conformi alle prescrizioni tecniche svizzere, o che lo sono solo in parte, ma che tuttavia adempiono a quelle dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE e che ci circolano legalmente, possono essere immesse in commercio anche in Svizzera. A differenza di quanto avviene con altri prodotti, la prima immissione in commercio di una derrata alimentare necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (art. 16c e 16d LOTC nonché art. 4‒11 dell’ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere [OIPPE]). L’autorizzazione viene rilasciata sotto forma di decisione generale e vale per tutte le derrate alimentari dello stesso tipo. Il richiedente deve dimostrare che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE, e comprovare che essa è regolarmente in commercio nell’UE o nello Stato membro dell’UE o del SEE in questione. Inoltre nessun interesse pubblico preponderante deve essere pregiudicato (come ad esempio la protezione della vita e della salute dell’uomo, degli animali e delle piante) ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 lettere a‒e LOTC.

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Cassis-de-Dijon-Prinzip/sonderregelung_lebensmittel.html