La Svizzera applica in maniera autonoma il principio «Cassis de Dijon» sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, e lo ha sancito nella LOTC.
Secondo questo principio, i prodotti che soddisfano le prescrizioni tecniche dell' UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE, e che sono stati e legalmente immessi in commerco die questo Stato, possono di norma essere commercializzati anche in Svizzera senza controlli preliminari (art. 16a LOTC). Sono concesse deroghe a questo principio unicamente a tutela di interessi pubblici preponderanti. I prodotti esclusi dal campo d’applicazione del principio «Cassis de Dijon» sono elencati in una lista negativa (PDF, 409 kB, 05.01.2024).
I fabbricanti svizzeri che producono esclusivamente per il mercato interno hanno anche la possibilità di mettere in commercio in Svizzera determinati prodotti conformemente alle disposizioni dell’UE o di Stati membri dell’UE/del SEE. In questo modo si vuole evitare la discriminazione dei produttori nazionali.
Nel caso delle derrate alimentari il principio «Cassis de Dijon» viene applicato secondo una regolamentazione particolare (procedura di autorizzazione).
Se un prodotto soddisfa i requisiti per poter essere immesso in commercio in Svizzera in virtù del principio «Cassis de Dijon», ma – per ragioni di interesse pubblico preponderante: ad esempio per proteggere persone, animali o piante – è necessario impedirne la vendita nel nostro Paese, oppure vincolarla ad oneri, il Consiglio federale può decidere, in caso debitamente motivati, una derogha al principio «Cassis de Dijon».
Nel 2013 la SECO ha pubblicato uno studio (PDF, 726 kB, 25.04.2013) sugli effetti del principio «Cassis de Dijon» in Svizzera. Secondo questo studio, il principio «Cassis de Dijon» ha permesso di avviare un processo di riduzzione degli ostacoli tecnici al commercio che non ha compromesso il livello di sicurezza. Inoltre lo studio ha evidenziato che il principio «Cassis de Dijon» contribuisce ad evitare la formazione di ulteriori e inutili ostacoli al commercio, e a limitare l’emanazione di prescrizioni svizzere derogatorie rispetto alla normativa UE.