Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) si prefigge di rimuovere e ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Questo obiettivo viene perseguito utilizzando tre strumenti attuativi, contenuti nella LOTC: l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle dell’UE, la conclusione di accordi internazionali e l’applicazione autonoma del principio «Cassis de Dijon».
Inoltre la LOTC comprende le basi giuridiche per la normazione e l'accreditamento.

Armonizzazione autonoma delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle dell’UE

La LOTC contiene disposizioni fondamentali in materia di elaborazione, adozione e modifica di prescrizioni tecniche. L’articolo 4 LOTC prevede che le prescrizioni tecniche siano formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A questo scopo occorre che siano in accordo con le prescrizioni dei nostri principali partner commerciali, in particolare dell’Unione europea (UE). Deroghe a questo principio sono ammesse soltanto se necessarie a fini di interessi pubblici preponderanti: ad esempio per la tutela della salute, dell’ambiente o dei consumatori.

Accordi internazionali

L’articolo 14 LOTC autorizza il Consiglio federale a concludere accordi internazionali sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreements, MRA) con l’intento di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio.

Il principio «Cassis de Dijon»

Secondo il principio «Cassis de Dijon», applicato in maniera autonoma dalla Svizzera, i prodotti che sono legalmente immessi in commercio nell’UE o nel SEE possono di norma circolare liberamente anche in Svizzera senza controlli preliminari. Tuttavia sono previste alcune deroghe.

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/bundesgesetz_technischen_handelshemmnisse_thg.html