Derrate alimentari, prodotti animali, animali, piante e mezzi di produzione

L’importazione delle categorie di prodotti menzionate nel titolo è soggetta a vari requisiti. Per determinati prodotti – ad es. le piante – possono valere disposizioni di competenza di diversi uffici federali. Anche i mezzi di produzione devono soddisfare requisiti specifici. I prodotti importati dall’UE beneficiano inoltre di condizioni agevolate rispetto a quelle vigenti per gli Stati terzi. Questa pagina presenta i requisiti per le principali categorie di prodotti indicando i relativi uffici competenti. Oltre ai requisiti non tariffari (normativa sulla sicurezza alimentare e normativa fitosanitaria), l’importazione è disciplinata anche da disposizioni tariffarie (diritto doganale), che vengono citate a fine pagina.

Derrate alimentari, prodotti animali e animali

In linea generale, per i requisiti che si fondano sulla normativa in materia di sicurezza alimentare è competente l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Le derrate alimentari e gli oggetti d’uso importati sottostanno ai requisiti della legislazione svizzera sulle derrate alimentari. Per le importazioni di prodotti animali e di animali dall’UE valgono condizioni agevolate. Le derrate alimentari importate come prodotti biologici devono adempiere i requisiti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18). In questo caso la competenza attuativa spetta all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Per quanto concerne l’importazione di bevande spiritose valgono inoltre le disposizioni dell’ordinanza sull’alcol (RS 680.11), che è soprattutto di competenza della Regia federale degli alcool (RFA).


Piante e prodotti vegetali

Il Servizio fitosanitario federale (SFF) opera sotto la direzione congiunta
dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e dell’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM). Le sue attività sono dirette a garantire che i prodotti importati soddisfino i requisiti fitosanitari. Nell’ambito degli scambi commerciali di merci (con l’UE e all’interno della Svizzera), alcune piante e parte del materiale vegetale richiedono un passaporto fitosanitario rilasciato dall’UFAG.
Inoltre, le piante possono essere soggette a ulteriori requisiti: ad esempio,
l’importazione di specie vegetali protette e dei loro prodotti necessita di un permesso d’importazione dell’USAV previsto secondo la normativa in materia di protezione delle specie. Se si tratta di una specie protetta occorre inoltre che all’atto dell’importazione sia presentato anche l’originale di un permesso di esportazione CITES, rilasciato dal Paese di provenienza.


Mezzi di produzione

Per i mezzi di produzione valgono requisiti specifici, che a seconda della categoria di prodotti sono verificati dall’UFAG o dall’USAV.


Disposizioni di diritto doganale relative all’importazione

Oltre alle disposizioni non tariffarie, l’importazione di derrate alimentari, prodotti genetici, piante e prodotti vegetali, prodotti animali, animali vivi e tabacco – dall’UE e da Stati terzi ‒ è disciplinata anche da disposizioni tariffarie (ad es. permessi generali d’importazione o contingenti).

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