Prodotti industriali

Le prescrizioni relative a titolo, designazione, marchio e composizione ai sensi degli articoli 1‒3 e 5‒21 della legge sul controllo dei metalli preziosi si applicano in ogni caso. L’Amministrazione federale delle dogane è competente in questa materia.


Mezzi di trasporto

Veicoli a motore (automobili, trattori, motocicli, ciclomotori, ecc.)

Quasi tutti i veicoli a motore importati in Svizzera devono essere omologati (eccezioni: ciclomotori leggeri e sedie a rotelle elettriche con una velocità massima ammessa di 10 km/h). L’importazione per uso proprio e le importazioni parallele beneficiano di agevolazioni in virtù di regolamentazioni speciali. L’omologazione dei veicoli è di competenza dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Imbarcazioni

Le imbarcazioni importate in Svizzera devono essere conformi all’ordinanza sulla navigazione interna. Le disposizioni di cui all’articolo 148g riguardano in particolare le imbarcazioni sportive. L’omologazione dei natanti è di competenza degli uffici cantonali della navigazione.

Impianti a fune


Imballaggi, recipienti a pressione e cisterne per il trasporto di merci pericolose

Valgono le disposizioni dell’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio federale delle strade (USTRA).


Macchine e apparecchi

In aggiunta alla normativa settoriale si applicano le disposizioni relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia secondo l'ordinanza sull'efficienza energetica.


Apparecchi a gas e attrezzature a pressione

Apparecchi a gas 

Attrezzature a pressione e recipienti semplici a pressione


Apparecchi elettrici e di telecomunicazione

Prodotti elettrici a bassa tensione

L’immissione in commercio di prodotti elettrici a bassa tensione (ad es. elettrodomestici ed elettronica di consumo) è soggetta alle prescrizioni seguenti:

  • Disposizioni concernenti la compatibilità elettromagnetica
  • Disposizioni concernenti i prodotti elettrici a bassa tensione
  • Disposizioni relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia secondo l'ordinanza sull'efficienza energetica     
  • Diposizioni concernenti le batterie e le restrizioni sui materiali negli apparecchi elettrici ed elettronici

Impianti di telecomunicazione

Per informazioni sulle prescrizioni relative all’immissione in commercio di impianti di telecomunicazione si può consultare il sito dell’UFCOM. Inoltre valgono le disposizioni concernenti la limitazione del consumo energetico secondo l’ordinanza sull'efficienza energetica.



Apparecchi di misurazione

Per informazioni sulla procedura relativa alla certificazione degli apparecchi di misurazione nonché sulle prescrizioni applicabili alle diverse categorie di prodotti, vedi le linee guida consultabili sul sito dell’Istituto federale di metrologia (METAS).


Prodotti da costruzione

Secondo la legge sui prodotti da costruzione, un prodotto da costruzione è qualsiasi prodotto fabbricato e immesso in commercio per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione dell’edilizia o del genio civile. Si tratta di una definizione molto ampia, che può includere semplici materiali da costruzione (come la sabbia o il cemento) o prodotti finiti (come ad es. un garage prefabbricato). Per informazioni sugli ascensori consultare la rubrica «Macchine e apparecchi».


Prodotti chimici

L’immissione in commercio di sostanze e preparati chimici (anche quando sono contenuti in altri prodotti) richiede procedure diverse a seconda della sostanza o del preparato e del loro impiego.



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