I cinque accordi seguenti e il principio «Cassis de Dijon» agevolano l’immissione in commercio in Svizzera di alcune categorie di prodotti.
Accordo sul reciproco riconoscimento Svizzera-UE e Allegato I della Convenzione AELS
L’MRA Svizzera-UE prevede il riconoscimento reciproco dei risultati delle valutazioni della conformità per le categorie di prodotti che rientrano nel suo campo d’applicazione. In virtù dell’Allegato I della Convenzione AELS le disposizioni dell’MRA Svizzera-UE valgono anche nei confronti degli Stati membri del SEE/dell’AELS (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Accordo agricolo Svizzera - UE
L’Accordo agricolo sancisce l’equivalenza delle prescrizioni sui prodotti nel settore veterinario (prodotti a base di carne e latticini) e fitosanitario, come pure in materia di alimenti per animali, sementi, prodotti della viticoltura, agricoltura biologica e controlli di frutta e verdura fresche.
Principio «Cassis de Dijon»
Il principio «Cassis de Dijon» permette di distribuire anche in Svizzera i prodotti conformi alle prescrizioni tecniche dell’UE oppure alle prescrizioni di uno Stato membro dell’UE o del SEE (se il pertinente diritto UE non è armonizzato o lo è solo parzialmente) che sono legalmente in commercio nell’UE o nel SEE. Il principio «Cassis de Dijon» è applicabile in virtù della LOTC e dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE).
Nel caso di derrate alimentari che non soddisfano – o soddisfano solo in parte – le prescrizioni di legge svizzere, l’applicazione del principio «Cassis de Dijon» segue regole speciali: la prima immissione sul mercato svizzero necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
I prodotti esclusi dall’applicazione del principio «Cassis de Dijon» sono raggruppati in una lista negativa (PDF, 409 kB, 05.01.2024).
Accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) Svizzera - Canada
L’MRA Svizzera-Canada prevede che i risultati delle valutazioni della conformità siano riconosciuti reciprocamente da entrambe le Parti per quattro categorie di prodotti (prodotti farmaceutici, dispositivi medici, apparecchi di telecomunicazione e apparecchi elettrici), a condizione che si tratti di prodotti fabbricati e valutati conformemente alle prescrizioni tecniche del Paese importatore.
Protocollo E dell'accordo di libero scambio AELS - Turchia
Il Protocollo E dell’Accordo di libero scambio AELS-Turchia disciplina il riconoscimento reciproco dei risultati delle valutazioni della conformità con la Turchia.