Ordinanza 2 (OLL 2) RS 822.112

Nuova disposizione speciale per il personale con compiti legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e allentamento delle disposizioni esistenti relative al personale degli alberghi, ristoranti e caffè.

Il 13 febbraio 2019 il Consiglio federale ha deciso di introdurre il nuovo articolo 32a OLL°2 per il personale con compiti legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di allentare nel contempo la disposizione esistente relativa al personale degli alberghi, ristoranti e caffè.
Il nuovo articolo 32a OLL 2 introduce la possibilità per i lavoratori di svolgere determinate attività di notte o di domenica senza che l’azienda debba prima ottenere un permesso.

La revisione dell’ordinanza entrerà in vigore il 1° aprile 2019.


Maggiore flessibilità per i servizi di picchetto in ambito veterinario

 Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha varato una modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). L’obiettivo delle nuove disposizioni speciali è rendere più flessibile in alcuni casi il servizio di picchetto negli studi veterinari e nelle cliniche per animali. Le nuove disposizioni, elaborate in stretta collaborazione con le parti sociali, entreranno in vigore il 15 gennaio 2018.


Aumenta il lavoro domenicale nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli

La nuova disposizione speciale si applica alle aziende che trasformano prodotti agricoli. Il nuovo articolo 12 capoverso 2bis OLL 2 permette di aumentare il numero di domeniche libere non soggette all’obbligo di autorizzazione riducendo il numero di domeniche libere da 26 a 12. Inoltre, il riposo settimanale potrà essere accordato sotto forma di 47 ore consecutive o di 35 ore consecutive per due volte. La modifica dell’OLL 2 trasferisce nel diritto ordinario questa prassi ormai consolidata. 

La revisione entrerà in vigore il 1° settembre 2016.


Nuova disposizione speciale per fornitori di servizi postali

Il 6 marzo 2015 il Consiglio federale ha deciso di introdurre una nuova disposizione speciale per fornitori di servizi postali. Il nuovo articolo 30a dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) esonera questi fornitori dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale.

La revisione entrerà in vigore il 1° luglio 2015.


Turisti e shopping domenicale in determinati centri commerciali: nuova regolamentazione

Il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha approvato una revisione dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). I centri commerciali che servono il turismo internazionale possono ora occupare lavoratori la domenica. Tali centri, stabiliti dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) su richiesta dei Cantoni, devono tuttavia soddisfare criteri bene definiti in relazione all'offerta di prodotti in vendita, la cifra d'affari e l'ubicazione. Inoltre i lavoratori devono ricevere per il lavoro domenicale compensazioni che superano quanto previsto dalle disposizioni di legge.

La revisione entra in vigore il 1° aprile 2015


Nuova disposizione speciale per le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni

Il 20 agosto 2014 il Consiglio federale ha deciso di aggiungere all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) una nuova disposizione speciale per le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni.

Il nuovo articolo 43a OLL 2 permetterà a questo tipo di aziende di lavorare di notte e di domenica senza richiedere alcuna autorizzazione e in tal modo terrà conto delle esigenze specifiche di questo ramo.

La modifica entrerà in vigore il 15 settembre 2014


La nuova normativa sui negozi delle stazioni di servizio entra in vigore il 1° dicembre 2013

20.11.2013

La nuova normativa sui negozi delle stazioni di servizio entra in vigore il 1° dicembre 2013

Il 22 settembre 2013 il popolo svizzero ha approvato una modifica della legge sul lavoro che consentirà ai negozi presenti nelle stazioni di servizio aperte 24 ore su 24 di impiegare personale anche tra l’una di notte e le cinque del mattino. Ciò riguarda esclusivamente le stazioni situate nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori. Inoltre, la loro offerta di beni e servizi dovrà rispondere innanzitutto alle esigenze dei viaggiatori. In data odierna il Consiglio federale ha stabilito che questa modifica legislativa entrerà in vigore il 1° dicembre 2013.

La modifica della legge sul lavoro approvata dal popolo svizzero rende necessario un adeguamento dell'articolo 26 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). Secondo le attuali disposizioni, i datori di lavoro di questi negozi possono impiegare personale fino all'una di notte e la domenica senza richiedere l'autorizzazione ufficiale. A breve questa esenzione dall'autorizzazione non avrà più limitazioni orarie (24 ore su 24), il 1° dicembre 2013 entrerà in vigore, infatti, anche la modifica della OLL 2.


Nuova disposizione sul personale a terra della navigazione aerea

Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) che prevedeva una nuova disposizione applicabile al personale a terra della navigazione aerea. D'ora in avanti il numero minimo di domeniche di libere è fissato a 18, purché siano rispettate alcune condizioni.

La revisione entrerà in vigore il 1° agosto 2013.

Il nuovo articolo 12 capoverso 1bis OLL 2 fissa il numero minimo di domeniche libere per anno civile a 18. In compenso, durante l'anno deve essere concesso 12 volte un riposo di almeno 59 ore consecutive che comprenda un sabato e una domenica interi. 


Disposizione speciale relativa alle aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari (art. 48 OLL 2)

Il Consiglio federale ha approvato il 31 ottobre 2012 l'adattamento della disposizione speciale relativa alle aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari (art. 48 OLL 2). La modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

La revisione introduce un nuovo rinvio all'art. 12 cpv. 1 OLL 2. In altri termini, d'ora in poi le aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari possono ripartire le 26 domeniche di libero in maniera irregolare nel corso dell'anno civile. Nell'intervallo di un trimestre civile deve essere in ogni caso concessa almeno una domenica libera. La disposizione relativa al riposo compensativo per lavoro dominicale (art. 20 cpv. 2 LL) resta applicabile. 

Archivio 2009

Disposizioni in materia di orario lavorativo per gli ospedali, cliniche e altri stabilimenti di cura

Il 27 novembre 2009, il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2).

Delle nuove disposizioni in materia di orario lavorativo sono state introdotte nell'OLL 2 per gli ospedali, cliniche e altri stabilimenti di cura. Queste nuove disposizioni concernono il numero di giorni consecutivi di lavoro, il lavoro notturno e il servizio di picchetto.

La revisione dell'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2010

Ultima modifica 15.02.2019

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