Obblighi di annuncio in caso di ottenimento di prestazioni da assicurazioni sociali

Oltre alla notifica relativa alla riscossione di contributi, i datori di lavoro hanno l'obbligo di annuncio se ricevono prestazioni da parte di una assicurazione sociale derivanti dall'insorgenza di un evento assicurato che ha colpito il dipendente.

Casi assoggettati all'obbligo di annuncio: infortunio e gravidanza

Attualmente l'obbligo di annuncio compete al datore di lavoro se gli viene versata un'indennità di maternità mentre continua a versare il salario alla dipendente durante il congedo maternità oppure se riscuote indennità giornaliere dall'assicurazione contro gli infortuni mentre continua a versare il salario al dipendente durante la sua assenza.

In tali casi il datore di lavoro deve informare l'assicuratore su tutte le circostanze suscettibili di modificare o terminare le prestazioni assicurative (in particolare deve informare sulla ripresa totale o parziale del lavoro da parte del dipendente).

Ultima modifica 11.12.2023

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