Previdenza professionale (secondo pilastro)

Condizioni dell'obbligo di annuncio e di pagare i contributi

Le singole condizioni dell'obbligo di annuncio e di pagare i contributi

L'obbligo del datore di lavoro di notificare un rapporto di lavoro all'istituto di previdenza professionale sussiste alle seguenti condizioni:

  1. attività lucrativa dipendente

  2. assoggettamento del lavoratore dipendente al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

  3. il lavoratore dipendente che ha tra i 18 anni e l’età di riferimento 
    per i dipendenti che nell'anno civile dato compiono i 18 anni sussiste l'obbligo di annuncio a partire dal 1° gennaio di tale anno. 

  4. salario annuo a partire da 22 050 franchi
    se il lavoratore dipendente è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

  5. contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di oltre tre mesi

  6. attività professionale principale

Riscossione dei contributi

Obbligo di affiliazione

Ogni datore di lavoro che impiega lavoratori dipendenti soggetti all'obbligo di essere assicurati deve affiliarsi a un istituto di previdenza registrato.

Pagamento dei contributi

L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare dei contributi, la quota del datore di lavoro e del lavoratore dipendente e le modalità di riscossione dei contributi. La quota del datore di lavoro e quella del lavoratore dipendente sono versate dal datore di lavoro. Esso detrae la quota del lavoratore dipendente dal salario. Nel corso dell'anno i contributi sono pagati sotto forma di contributi di acconti.


Obbligo di informare

Dettaglio degli obblighi di annuncio nel settore della LPP:

  • affiliazione del datore di lavoro presso un istituto di previdenza;
  • notifica dei nuovi collaboratori;
  • notifica della somma salariale.

Indirizzi degli istituti di previdenza registrati

Ultima modifica 07.12.2023

Inizio pagina

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/schwarzarbeit/Arbeit_korrekt_melden/Pflichten_Arbeitgebenden/Sozialversicherungsrecht/Berufliche_Vorsorge.html