AVS/AI/IPG e AD

Condizioni per gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi

Le singole condizioni per gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi

Per il datore di lavoro l'obbligo di annunciare un rapporto di lavoro alla cassa di compensazione per la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG e AD è soggetta alle condizioni seguenti:

1. Attività lucrativa dipendente

2. Assoggettamento del lavoratore dipendente al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

3.1 Il lavoratore dipendente che ha tra i 18 anni e l’età di riferimento

Per i lavoratori che nell'anno civile dato compiono i 18 anni sussiste l'obbligo di annuncio a partire dal 1° gennaio di tale anno. Non sussiste alcun obbligo di annuncio relativo al reddito di persone che nell'anno civile dato non compiono i 18 anni. Tuttavia, essi devono essere annunciati presso l'assicurazione contro gli infortuni.

oppure

3.2 Il lavoratore dipendente è pensionato e mediante la sua attività lucrativa percepisce più di 16 800 franchi annui

Se sono soddisfatte le rimanenti condizioni, sussistono gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi sull'importo che eccede i 16 800 franchi annui. Tuttavia, su tale importo devono essere versati solo i contributi AVS/AI/IPG e non quelli AD e LPP. È possibile rinunciare all’applicazione della franchigia. Va osservato che anche i lavoratori pensionati devono versare i premi all'assicurazione contro gli infortuni, indipendentemente dall'importo del salario.

4.1 Salario superiore a 2 300 franchi annui

oppure

4.2 richiesta del lavoratore dipendente di versare i contributi sociali

oppure

4.3 Aimpiego in un'economia domestica privata, ingaggio da parte di produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico

La variante 4.3 comporta un obbligo di annuncio vincolante sin dal primo franco di salario, indipendentemente dall'ammontare del salario o del fatto che il lavoratore dipendente richieda o meno il versamento dei contributi sociali.

Se in un anno civile percepiscono un salario inferiore a 750 franchi, i giovani lavoratori sono esonerati dall’obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 25 anni, a meno che non richiedano espressamente di versare i contributi.

 

Annuncio e riscossione dei contributi

Competenza

Annunci concernenti le assicurazioni AVS/AI/IPG e AD devono essere effettuati presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi. La cassa di compensazione professionale è competente per la riscossione dei contributi se il datore di lavoro fa parte di un'associazione fondatrice. Se il datore di lavoro non fa parte di un'associazione fondatrice è competente la cassa di compensazione del Cantone nel quale esso ha la sua sede o il suo domicilio.

Obblighi alla prima assunzione di lavoratori dipendenti

Alla prima assunzione di un lavoratore dipendente il datore di lavoro si affilia alla cassa di compensazione competente per lui. In seguito annuncia tutti i suoi dipendenti presso tale cassa di compensazione. La cassa gestisce per ogni persona assicurata un conto individuale nel quale sono registrati tutti i redditi, i periodi di contribuzione e gli accrediti per compiti assistenziali che servono da base per il computo della rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità.

Obblighi in caso di assunzione di nuovi dipendenti

I datori di lavoro non sono più tenuti a notificare sistematicamente alla cassa di compensazione AVS entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro i nuovi dipendenti che hanno già un numero AVS. Avranno ora tempo fino alla presentazione del conteggio individuale dei contributi all’inizio dell’anno successivo all’assunzione. Tuttavia, in caso di nuovi assunti senza numero AVS, il datore di lavoro dovrà procedere immediatamente all’iscrizione alla cassa di compensazione affinché venga assegnato tale numero.

Ammontare dei contributi

L'ammontare dei contributi, ossia l'aliquota di contribuzione, è il seguente:

  • AVS/AI/IPG: 10,60% del salario (AVS 8,7%, AI 1,4%, IPG 0,5%).

  • AD: 2,2% sui salari fino a 148 200 franchi.

Ripartizione dell'onere dei contributi

L'onere dei contributi è ripartito tra il datore di lavoro e il dipendente in ragione della metà cadauno. Il datore di lavoro deduce la metà dei contributi (6.4% dei salari fino a fr. 148 200.-) dal salario del dipendente e versa questa parte unitamente alla sua (pure il 6.4% dei salari fino a fr. 148 200.-) alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro ha, quale alternativa, la possibilità di farsi carico anche della quota parte del dipendente.

Modalità di versamento dei contributi

Sull'arco dell'anno i contributi sono versati in forma di contributi di acconto (versamenti parziali provvisori). L'ammontare dei contributi di acconto è fissato sulla base della massa salariale annua prevedibile nell'impresa. Le variazioni importanti della massa salariale durante l'anno devono essere comunicate alla cassa di compensazione. Il numero di contributi di acconto varia a seconda dell'ammontare della massa salariale. Se essa supera i 200 000 franchi annui devono essere versati dei contributi di acconto mensili. Nella procedura di conteggio semplificata i contributi vengono riscossi una sola volta all'anno.

Conteggio dei salari nei confronti della cassa di compensazione

Entro il 30 gennaio dell'anno successivo al periodo di conteggio (anno di contribuzione) il datore di lavoro deve inviare alla cassa di compensazione un conteggio della massa salariale effettivamente versata. Sulla base di tale conteggio la cassa di compensazione effettua la compensazione tra i contributi di acconto versati e i contributi effettivamente dovuti e accredita i redditi sui conti individuali.

Ulteriori informazioni

Dettagli riguardanti il pagamento dei contributi sono disponibili nella Guida PMI (assicurazioni sociali), e negli opuscoli dell'UFAS (in particolare l'opuscolo 2.01 «Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG»). Per l'assunzione di persone in economie domestiche private con un salario fino a 22 050 franchi il relativo pagamento dei contributi è descritto nella rubrica «Preventivo salariale» (vedi anche l'opuscolo 2.06 «Lavoro domestico» e l'opuscolo 2.07 «Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro»).


I singoli obblighi di annuncio

Nel settore AVS/AI/IPG e AD vi sono i seguenti singoli obblighi di informare:

  • Affiliazione quale datore di lavoro
    I datori di lavoro non ancora affiliati a una cassa di compensazione devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale competente o alla cassa di compensazione professionale. All'annuncio del primo dipendente il datore di lavoro deve quindi essere affiliato e annunciato.

  • Iscrizione di nuovi dipendenti
    Il datore di lavoro deve iscrivere alla cassa di compensazione i nuovi dipendenti che hanno già un numero AVS a cadenza annuale; nel caso di dipendenti senza numero AVS, invece, la notifica dev’essere immediata affinché la cassa di compensazione possa assegnare loro un numero d’assicurato. Le informazioni necessarie sono fornite dalla cassa di compensazione. Nella maggior parte delle casse di compensazione l’iscrizione può essere effettuata online. Per i dipendenti che non hanno ancora un certificato d’assicurazione, il datore di lavoro deve farne richiesta compilando l’apposito modulo dopo aver verificato i dati del dipendente mediante un documento d’identità.

  • Comunicazione dei mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari per l'adeguamento dei contributi d'acconto
    I datori di lavoro che effettuano il conteggio con la procedura ordinaria e quindi versano contributi di acconto, sono tenuti a comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari avvenuti l'anno precedente o durante l'anno corrente affinché possa essere fissato il nuovo ammontare dei versamenti.

    È ritenuta mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto alla somma dei salari originaria. Le differenze inferiori ai 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro. Essi devono accreditare i mutamenti a loro favore. Se la cassa di compensazione constata un mutamento suscettibile di comportare una differenza importante della somma dei salari annua, adegua di propria iniziativa i contributi di acconto.

  • Conteggio salariale per la fissazione definitiva dei contributi e la contabilizzazione nei conti individuali
    Il datore di lavoro deve effettuare il conteggio dei salari dei suoi dipendenti entro 30 giorni dalla fine del periodo di conteggio (anno di contribuzione). Il conteggio contiene tutti i dati necessari al calcolo dei contributi e alle registrazioni nel conto individuale dei singoli dipendenti. A tale scopo il datore di lavoro riceve dalla cassa di compensazione un apposito modulo. I moduli di conteggio di regola sono anche disponibili nel sito web della cassa di compensazione.

Ultima modifica 14.12.2023

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