Obblighi di annuncio secondo il diritto in materia di assicurazioni sociali

Panoramica e condizioni dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali


Panoramica

Di quali assicurazioni sociali si tratta?

Le assicurazioni sociali presso le quali vige l'obbligo di comunicare un'assunzione sono:

  • l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
  • l'assicurazione invalidità (AI)
  • l'indennità per perdita di guadagno (IPG)
  • l'assicurazione contro la disoccupazione (AD)
  • gli assegni famigliari
  • l'assicurazione contro gli infortuni
  • la previdenza professionale (secondo pilastro)

Quale copertura offrono e quali prestazioni forniscono le singole assicurazioni sociali?

Le informazioni sulla copertura e le prestazioni delle singole assicurazioni sociali sono disponibili sul sito «www.ahv.ch».  

Nei confronti di quali organi sussiste l'obbligo di annuncio e di pagare i contributi?

L'obbligo di annuncio compete a tutti gli enti che versano contributi o premi assicurativi alle assicurazioni sociali. Vi sono i seguenti organi competenti:

  • cassa di compensazione AVS 
    AVS/AI/IPG, AD e di regola gli assegni familiari

  • cassa di compensazione per assegni familiari
    Assegni familiari. Di regola, le casse di compensazione per assegni familiari sono gestite dalle casse di compensazione AVS, che riscuotono i contributi. Tuttavia, in alcuni Cantoni vi sono casse di compensazione per assegni familiari che non sono gestite dalla cassa di compensazione AVS.

  • assicuratori-infortuni
    Assicurazione contro gli infortuni

  • istituti di previdenza registrati  
    Previdenza professionale (secondo pilastro)

Inoltre, vi è l'obbligo di informare gli organi dai quali si percepiscono prestazioni. Informazioni relative a tale obbligo sono disponibili nella rubrica «Ottenimento di prestazioni da assicurazioni sociali».

Quali sono le condizioni per gli obblighi di annuncio?

Le singole condizioni per l'obbligo di annuncio sono descritte nelle sotto-rubriche della rubrica «Diritto in materia di assicurazioni sociali», quale lista di controllo. Le informazioni dettagliate sulla condizione per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali sono disponibili nella sezione seguente.


Condizioni per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali

Assoggettamento dei lavoratori dipendenti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali quale condizione per l'obbligo di annuncio

Nel settore del diritto in materia di assicurazioni sociali gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi dei datori di lavoro sussistono a priori solo nei confronti dei lavoratori soggetti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali.

Casi frequenti di assoggettamento al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

I lavoratori dipendenti sono soggetti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

  • Caso 1
    Lavoratori con luogo di lavoro unicamente in Svizzera.

  • Caso 2
    Lavoratori con luogo di lavoro in Svizzera e in uno Stato membro dell'UE/AELS, la cui attività si svolge per almeno il 25% in Svizzera (criteri: orario di lavoro e/o salario) e che hanno il domicilio in Svizzera e la cittadinanza elvetica o di uno Stato membro dell'UE/AELS.

  • Caso particolare: distacco di lavoratori in Svizzera
    I lavoratori distaccati che lavorano in Svizzera temporaneamente per conto di un datore di lavoro rimangono assoggettati per un periodo di tempo limitato alla legislazione in materia di assicurazioni sociali del loro Paese di provenienza. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nell'opuscolo informativo «Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati UE/AELS» dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
     

Con questo strumento online, puoi scoprire senza impegno in quale stato la previdenza sociale è obbligatoria.

Altri casi di assoggettamento al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

Oltre ai casi citati ve ne sono altri che prevedono l'assoggettamento dei lavoratori dipendenti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali (Ad esempio, il telelavoro). Le informazioni in merito sono reperibili presso le autorità delle assicurazioni sociali (casse di compensazione, assicurazioni infortuni, istituti di previdenza registrati).

Ulteriori condizioni per l'obbligo di annuncio

Inoltre, nei singoli ambiti delle assicurazioni sociali vi sono ulteriori condizioni dalle quali dipendono gli obblighi di annuncio e di pagamento dei contributi. Tali condizioni particolari (nonché, per completezza, anche le condizioni generali) sono menzionate nelle apposite sezioni delle singole assicurazioni sociali.

La guida offre alle piccole e medie imprese (PMI) un'esaustiva panoramica delle singole assicurazioni ed è un utile manuale per l'applicazione delle assicurazioni sociali e per la risoluzione di singoli problemi.


Convenzione di sicurezza sociale

Con il Regno Unito:

La convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito è stata applicata provvisoriamente dal 1° novembre 2021. È entrato in vigore definitivamente il 1° ottobre 2023 e poiché l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE non è più applicabile in seguito alla Brexit, la nuova convenzione coordina i sistemi di sicurezza sociali dei due Stati contraenti.

Maggiori informazioni sulla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito sono disponibili sulla pagina web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Ultima modifica 07.12.2023

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