Assegni familiari

Affiliazione obbligatoria

Obbligo del datore di lavoro di affiliarsi a una cassa d'assegni familiari

I datori di lavoro sono tenuti ad affiliarsi a una cassa d'assegni familiari nel Cantone al cui ordinamento sugli assegni familiari sottostanno. Tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro impieghi dipendenti con o senza figli.

Ulteriori informazioni troverete le seguenti collegamenti:


Competenza

Competenza locale

Il datore di lavoro deve quindi affiliarsi a una cassa d'assegni familiari in tutti i Cantoni dove ha una sede sociale o una succursale nelle quali impiega dei lavoratori dipendenti. Dovesse mancare una sede sociale, è determinante il domicilio del datore di lavoro. I datori di lavoro privati che impiegano personale domestico devono quindi affiliarsi a una cassa d'assegni familiari del loro Cantone di domicilio.

Relazione tra cassa di compensazione AVS e cassa d'assegni familiari

Ogni cassa cantonale di compensazione AVS e la maggior parte delle casse di compensazione professionali gestiscono contemporaneamente una cassa d'assegni familiari quindi, nella gran parte dei casi, un'iscrizione alla cassa di compensazione competente comporta l'affiliazione alla cassa d'assegni familiari.


Agricoltura

Disposizioni particolari delle condizioni di affiliazione nell'agricoltura

Per le persone attive nel settore agricolo vi sono disposizioni particolari conformemente alla legge sugli assegni familiari in agricoltura. La riscossione dei contributi per gli assegni familiari nell'agricoltura avviene tramite la cassa di compensazione AVS cantonale. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo 6.09 dell'AVS «Assegni familiari nell'agricoltura» e presso le casse di compensazione AVS cantonali.


Ultima modifica 06.12.2022

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