Nella presente rubrica è descritto il procedimento da seguire per effettuare l’annuncio del rapporto di lavoro e il conteggio del salario in modo corretto.
1. Contratto di lavoro
Stipulare un contratto di lavoro
Il rapporto di lavoro con il lavoratore si basa sulla stipulazione di un contratto di lavoro. Il contratto di lavoro può essere concluso oralmente o per scritto. Inoltre, sussiste un contratto di lavoro quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l'esecuzione d'un lavoro, la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario. Per chiarezza, si consiglia di stipulare il contratto per scritto.
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sulla stipulazione del contratto sono disponibili nelle rubriche «Informazioni sul diritto del contratto di lavoro» e «Contratto modello». Per effettuare il conteggio dei costi salariali può essere utilizzata la presentazione Excel nella rubrica «Preventivo e conteggio salariali».
2. Annuncio presso la cassa di compensazione per il conteggio dei contributi AVS/AI/IPG, AD e della cassa d'assegni familiari (CAF)
Principio: obblighi di annuncio e di pagare i contributi a partire dal primo franco di salario
In linea di principio, il salario di lavoratori che lavorano presso economie domestiche in Svizzera è soggetto a partire dal primo franco all'obbligo di pagare i contributi AVS/AI/IPG e AD e al versamento dei contributi alla CAF (a condizione che si tratti effettivamente di un'attività lucrativa dipendente, cfr. le rubriche «Lavoro soggetto o non soggetto all'obbligo di annuncio?» e «Attività lucrativa dipendente o indipendente?»). Tali rapporti di lavoro devono quindi in linea di principio sempre essere annunciati alla cassa di compensazione.
Eccezioni: giovani e pensionati
Per i lavoratori dipendenti che in un anno civile dato non compiono i 18 anni o che sono pensionati (donne di 64, uomini dai 65 anni) vi sono delle eccezioni.
- Giovani
Il salario dei lavoratori che nell'anno civile dato non compiono 18 anni non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi AVS/AI/IPG, AD e CAF. Tuttavia, tali lavoratori devono essere assicurati contro gli infortuni. Se in un anno civile percepiscono un salario inferiore a 750 franchi, i giovani lavoratori sono esonerati dall’obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 25 anni, a meno che non richiedano espressamente di versare i contributi.
- Pensionati
I pensionati devono versare unicamente i contributi AVS/AI/IPG e CAF se il loro reddito per datore di lavoro supera i 1 400 franchi mensili o i 16 800 franchi annui. L'obbligo di pagare i contributi sussiste solo sulla parte eccedente i redditi citati sopra. Per contro, i salari non sono soggetti al pagamento dei contributi AD. Tuttavia, anche i pensionati devono essere assicurati contro gli infortuni.
Procedure di conteggio possibili: procedura di conteggio ordinaria o semplificata
Vi sono due possibili procedure di conteggio: la procedura ordinaria, che entra in linea di conto per il conteggio di ogni tipo di somme di salari, e la procedura semplificata, per il conteggio di salari singoli fino a 22 050 franchi e una somma salariale complessiva fino a 58 800 franchi per impresa e per anno. Se le condizioni sono soddisfatte, ai datori di lavoro privati si consiglia di optare per la procedura semplificata (i vantaggi sono descritti nella rubrica «Procedura di conteggio semplificata»).
Accanto alla procedura di conteggio semplificata alcuni Cantoni offrono altre possibilità – anche se talvolta parzialmente a pagamento – per ridurre le spese amministrative.
Organo competente per il conteggio
Se non hanno ancora occupato personale e non sono già affiliati ad una cassa di compensazione, entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro i datori di lavoro devono annunciarsi presso la cassa di compensazione per chiedere l’ammissione alla procedura semplificata.
La cassa competente è la cassa cantonale del Cantone in cui i datori di lavoro sono domiciliati o hanno la propria sede sociale oppure, se sono membri di un’associazione di categoria con una propria cassa di compensazione, la cassa di compensazione dell’associazione di categoria. Di regola, tutte queste casse gestiscono anche una cassa di compensazione per assegni familiari.
Modulo di annuncio
Le casse di compensazione dei Cantoni AG, AR, BE, BL, GL, GR, LU, OW, SH, SO, SZ, SG, TG e ZH dispongono ciascuna di un modulo proprio che può essere scaricato dalle loro rispettive pagine web. Per gli annunci negli altri Cantoni il modulo è disponibile a pagina 7 dell'opuscolo AVS 2.07.
3. Assicurazione contro gli infortuni
Obbligo di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni professionali a partire dal primo franco di salario
L'assicurazione contro gli infortuni professionali deve essere stipulata per ogni dipendente (se si tratta effettivamente di un'attività lucrativa dipendente, cfr. le rubriche «Lavoro soggetto o non soggetto all'obbligo di annuncio?» e «Attività lucrativa dipendente o indipendente?»). Possono concludere l’assicurazione presso ogni assicuratore infortuni autorizzato – fatta eccezione per la Suva, in quanto il lavoro domestico non rientra nel suo ambito di competenza. L’elenco degli assicuratori infortuni è disponibile sul sito www.ufsp.admin.ch.
Obbligo di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni non professionali per il lavoro di otto o più ore settimanali
Se il lavoratore dipendente lavora in media otto o più ore settimanali deve essere stipulata un'assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINF NP). In linea di principio il premio della AINF NP è a carico del lavoratore.
Premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali
I premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona salariata. Il datore di lavoro deve versare l’intero importo dei premi e dedurre dal salario la parte della persona salariata. Sono fatte salve eccezioni a favore degli assicurati.
È fatta salva la seguente eccezione: prima dell’insorgenza di un infortunio assicurato, non sono riscossi premi sui salari non superiori a 750 franchi per datore di lavoro per anno civile fino al 31 dicembre dell’anno in cui le persone impiegate nelle economie domestiche compiono il 25° anno d’età. Nel caso di un infortunio assicurato, il trattamento del caso è di competenza della cassa suppletiva dell’AINF. Da un lato essa versa le prestazioni assicurative legali alla persona impiegata nell’economia domestica che ha subìto l’infortunio, dall’altro chiederà al suo datore di lavoro un premio sostitutivo per al massimo cinque anni.
I datori di lavoro che non concludono un’assicurazione contro gli infortuni sono punibili e devono versare i premi sostitutivi.
Annuncio semplificato nella procedura di conteggio semplificata
Al momento dell'annuncio della procedura di conteggio semplificata il datore di lavoro indica nel modulo della cassa di compensazione presso quale assicuratore infortuni è assicurato o intende assicurarsi. Se il datore di lavoro non ha ancora stipulato un'assicurazione, la cassa di compensazione trasmette il modulo all'assicuratore infortuni indicato. I premi sono conteggiati direttamente con l'assicuratore infortuni.
Indicazione
E‘ da notare che i lavoratori domestici non sottostanno alla Suva. In caso di assunzione di tali lavoratori, l'assicurazione infortuni deve essere conclusa presso un altro assicuratore infortuni.
4. Assicurazione dell'indennità giornaliera in caso di malattia
Obbligo di stipulazione in alcuni Cantoni - possibilità di accordarsi altrimenti
In alcuni contratti di lavoro normali per i lavoratori domestici è prevista la stipulazione di un'assicurazione dell'indennità giornaliera in caso di malattia. Tali indennità sono offerte dalle casse malati e da altre imprese di assicurazione. L'obbligo di stipulare un'assicurazione dell'indennità giornaliera in caso di malattia può essere revocato mediante un accordo scritto.
5. Previdenza professionale
Obbligo di pagare i contributi per i salari superiori a 22 050 franchi annui
Per i salari soggetti all'obbligo di pagare i contributi AVS e superiori a 22 050 franchi annui devono essere versati i contributi al secondo pilastro della previdenza professionale. Se del caso, i datori di lavoro sono tenuti ad affiliarsi a un istituto di previdenza registrato. Per i dipendenti che nell'anno civile dato compiono i 18 anni sussiste l'obbligo di annuncio a partire dal 1° gennaio di tale anno. Per i lavoratori in età pensionabile legale ordinaria non esiste l'obbligo di annuncio.
6. Obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo il diritto degli stranieri
Casi di obbligo di annuncio e di autorizzazione per i datori di lavoro
I datori di lavoro privati che assumono lavoratori stranieri in Svizzera sono soggetti all’obbligo di annuncio e di autorizzazione secondo il diritto degli stranieri nei casi seguenti:
- assunzione di lavoratori cittadini dell’UE/AELS per una durata fino a 90 giorni per anno civile (ininterrotta o suddivisa in più periodi): obbligo di annuncio;
- assunzione di lavoratori di Stati terzi: obbligo di autorizzazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella rubrica «Obblighi per i datori di lavoro – Diritto degli stranieri».
Obbligo di autorizzazione per i lavoratori
L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente di lavoratori cittadini dell’UE/AELS presso un datore di lavoro con sede in Svizzera per una durata lavorativa superiore a 90 giorni per anno civile (ininterrotta o suddivisa in più periodi) è soggetto all’obbligo autorizzazione. L’obbligo di ottenere l’autorizzazione ricade sui lavoratori.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella rubrica «Obblighi per i lavoratori – Diritto degli stranieri».
7. Obblighi di annuncio secondo il diritto in materia di imposte alla fonte
Impiego di lavoratori soggetti all'obbligo di pagare le imposte alla fonte il cui salario non è computato con la procedura di conteggio semplificata
I datori di lavoro che assumono lavoratori soggetti all'obbligo di pagare le imposte alla fonte devono annunciarli all'Ufficio delle imposte alla fonte entro otto giorni dall'assunzione e devono comunicare l'aliquota d'imposta alla fonte determinante. Se il Cantone prevede la transmissione elettronica del conteggio dell'imposta alla fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio mensile.
Nel caso dell'annuncio per una procedura di conteggio semplificata tale obbligo decade.
Rinvio alla rubrica «Obblighi del datore di lavoro - diritto in materia di imposte alla fonte»
Informazioni in merito all'assoggettamento o meno di una persona alle imposte alla fonte sono disponibili nella rubrica «Obblighi del datore di lavoro - diritto in materia di imposte alla fonte».
8. Assegni familiari
Eventuale diritto del lavoratore dipendente agli assegni familiari
In determinate circostanze i lavoratori con figli hanno diritto agli assegni familiari. Essi devono essere richiesti dal datore di lavoro alla cassa di compensazione per assegni familiari competente. Di regola, la cassa di compensazione per assegni familiari è gestita dalla cassa di compensazione AVS.
9. Versamento del salario
Scadenza - obbligo di redigere un conteggio salariale
In linea di principio il salario è versato alla fine di ogni mese; può tuttavia essere versato anche al termine di ogni singola prestazione di lavoro.
Deduzioni salariali
Il datore di lavoro deve dedurre da ogni salario la quota del lavoratore per i contributi alle assicurazioni sociali. Informazioni sulle deduzioni salariali sono disponibili nella rubrica «Preventivo e conteggio salariali».
Obbligo di registrazione dei salari
Il datore di lavoro redige le registrazioni che permettono la tracciabilità del salario di ogni lavoratore in modo attendibile (p. es. conteggi salariali scritti).
10. Conteggio del salario nei confronti della cassa di compensazione
Obbligo di effettuare il conteggio entro il 30 gennaio dell'anno successivo al periodo di conteggio
Entro il 30 gennaio dell'anno successivo al periodo di conteggio il datore di lavoro deve inviare alla cassa di compensazione il conteggio salariale affinché i contributi possano essere determinati e le registrazioni dei conti individuali dei lavoratori possano essere accreditati. La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro un modulo di conteggio.
11. Versamento dei contributi
Procedura di conteggio semplificata: versamento unico
Con la procedura di conteggio semplificata i contributi sono versati una volta all'anno sulla base del conto annuale.
Procedura di conteggio ordinaria: contributi d'acconto
Con la procedura di conteggio ordinaria devono essere versati contributi di acconto trimestrali o semestrali, sulla base dell'importo dei salari. La cassa di compensazione fissa l'ammontare dei contributi di acconto basandosi sui dati registrati nel modulo di annuncio. I contributi definitivi sono calcolati sulla base del conto annuale.
12. Certificato di salario nella procedura ordinaria
Obbligo del datore di lavoro di rilasciare un certificato di salario
Se il datore di lavoro effettua il conteggio con la procedura ordinaria, dopo la fine dell'anno di contribuzione è tenuto a compilare un certificato di salario e a consegnarlo al lavoratore.
Informazioni a tale proposito sono disponibili nel link seguente:
Ultima modifica 20.12.2022