Campo di applicazione

Condizioni per l'applicabilità della procedura di conteggio semplificata

La procedura di conteggio semplificata è possibile alle seguenti condizioni:

1. Il singolo salario per lavoratore dipendente ammonta a un massimo di 22 050 franchi annui

Se un salariato è impiegato per un periodo inferiore a un anno, il suo salario è considerato per quel periodo e non viene convertito in salario annuo.

2. La somma totale annua dei salari di tutti i lavoratori non superi 58 800 franchi annui

Gli importi massimi del salario e della massa salariale per poter accedere alla procedura di conteggio semplificata vengono determinati senza deduzione dell’eventuale franchigia applicata ai beneficiari di rendita. 

3. I salari di tutti i lavoratori siano conteggiati in procedura semplificata

4. Il lavoratore dipendente non è un frontaliero proveniente dal Principato del Liechtenstein

Sulla base dell'Accordo di doppia imposizione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, in questo caso la procedura di conteggio semplificata non è applicabile.

5. Non sussiste alcun rapporto di lavoro tra un datore di lavoro con sede a Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vaud o Vallese e un lavoratore frontaliero residente in Francia e il cui luogo di lavoro ha sede in uno dei Cantoni menzionati

Sulla base dell'Accordo di doppia imposizione tra la Svizzera e la Francia, in questi casi la procedura di conteggio semplificata non è applicabile.

6. La procedura semplificata non è applicabile alle società di capitali e alle società cooperative e al coniuge e ai figli del datore di lavoro occupati nell’azienda.

Ultima modifica 15.12.2022

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