Rispetto alla procedura ordinaria, la procedura di conteggio semplificata ha i seguenti vantaggi:
1. versamento dei contributi delle assicurazioni sociali solo un volta all'anno
Versamento annuo invece di mensile o trimestrale
Applicando la procedura di conteggio semplificata il versamento dei contributi alle assicurazioni sociali è effettuato una sola volta all'anno mentre con la procedura di conteggio ordinaria, a seconda dell'ammontare dei salari i versamenti di contributi di acconto devono essere effettuati mensilmente o trimestralmente.
2. conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali e imposizione dei redditi in una sola volta
Conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali e imposizione dei redditi simultaneamente
Con la procedura di conteggio semplificata il reddito del lavoratore dipendente è tassato contemporaneamente al conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali. Per tutti i rami assicurativi compresi nella procedura di conteggio semplificata i datori di lavoro hanno un unico interlocutore, ossia la propria cassa di compensazione.
Vantaggio per il datore di lavoro: nessun certificato di salario
Con la procedura semplificata il datore di lavoro non deve rilasciare alcun certificato di salario al lavoratore dipendente.
Vantaggio per il lavoratore dipendente: di regola l'aliquota d'imposta è più favorevole
Rispetto all'imposizione ordinaria, il lavoratore dipendente beneficia di una vantaggiosa aliquota d'imposta unica del 5 per cento. Questa aliquota include sia l'imposta federale diretta che l'imposta cantonale. Dato che tale reddito non è computabile con l'imposizione ordinaria, non è soggetto alla progressione.
Riscossione dell'imposta in forma di imposta alla fonte
Il datore di lavoro detrae l'imposta dal salario del dipendente. L'imposta alla fonte è applicabile sia ai lavoratori dipendenti svizzeri che a quelli stranieri.
Relazione con l'imposta alla fonte generalizzata/collettiva
Se per le persone il cui reddito è soggetto all'imposizione alla fonte è applicata la procedura di conteggio semplificata, viene applicata l'imposizione alla fonte prevista per tale procedura e non quella per l'imposizione alla fonte generalizzata/collettiva (vedi rubrica «Obblighi dei datori di lavoro - diritto in materia di imposte alla fonte»).