Anche i fabbricanti svizzeri hanno la possibilità di commerciare determinati prodotti nel nostro Paese attenendosi alle disposizioni dell’UE o di uno Stato dell’UE o del SEE.
Affinché il principio «Cassis de Dijon» sia applicabile, i prodotti devono essere legalmente in circolazione nel mercato UE/SEE. L’articolo 16b LOTC prevede che i fabbricanti che producono in Svizzera soltanto per il mercato interno possono immettere in commercio in Svizzera i loro prodotti conformemente alle prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE. Questa misura è stata introdotta per impedire che i produttori nazionali vengano sfavoriti rispetto ai loro concorrenti che producono (anche) per il mercato UE/SEE.
I produttori svizzeri che distribuiscono anche nel nostro Paese i loro prodotti destinati al mercato UE/SEE beneficiano del principio «Cassis de Dijon» conformemente all’articolo 16a LOTC.