Dossier importanti

Accordo di libero scambio

L’Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 costituisce la base del commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l’UE in franchigia doganale. In base al Protocollo n° 3 dell’Accordo, i beni industriali possono circolare esenti da dazi doganali a condizione che siano originari del territorio di una parte contraente. Il Protocollo n° 2, invece, disciplina i prodotti agricoli trasformati. L’ALS rappresenta un pilastro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l’UE, principale partner economico del Paese.


Reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità

Nell’ambito dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement; MRA) entrato in vigore nel 2002, sono stati eliminati gli ostacoli tecnici al commercio in numerosi settori industriali. Il riconoscimento reciproco poggia sul principio dell’equivalenza delle norme sui prodotti. L’abbandono del doppio esame di conformità equivale ad abolire un importante ostacolo al commercio. I vantaggi per le aziende sono duplici: da un lato risparmiano sui costi (nei settori contemplati dall’Accordo) e dall’altro guadagnano tempo per commercializzare prodotti nuovi in tutta Europa. L’MRA deve però essere aggiornato regolarmente per tenere conto dei nuovi sviluppi giuridici per le parti contraenti; tuttavia, l’UE non è attualmente disposta a farlo in assenza di un regime istituzionale. A causa del mancato aggiornamento del capitolo sui dispositivi medici, in questo settore non è più garantito il reciproco riconoscimento delle prescrizioni in materia.


Appalti pubblici

L’Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 1999 su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici estende il campo d’applicazione dell’Accordo OMC del 1994 sugli appalti pubblici (GPA) a settori che non sono contemplati dal GPA. Nell’ambito di questo Accordo bilaterale, le regole del GPA applicate in modo bilaterale tra la Svizzera e l’UE valgono, in più, per gli appalti dei distretti e dei Comuni, dei committenti pubblici e privati del traffico ferroviario, della fornitura di gas ed energia termica e per le aziende private che sulla base di diritti di esclusiva erogano servizi a favore della collettività: fornitura di acqua potabile ed energia elettrica, trasporti urbani, aeroporti, compagnie di navigazione fluviale e lacustre. Per gli offerenti svizzeri, questo Accordo è la chiave per entrare in un mercato miliardario.


Libera circolazione delle persone

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e i suoi protocolli (1999) agevolano le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei in Svizzera e dei cittadini svizzeri nell’Unione europea. La libera circolazione dei lavoratori, inoltre, è completata dal riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le stesse regole valgono tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. L’ALC agevola le imprese svizzere nel reclutamento di personale specializzato nei Paesi UE/AELS e fornisce un importante contributo alla competitività della Svizzera, alla crescita economica e all’occupazione nel Paese.

Misure collaterali
Insieme alla libera circolazione delle persone sono state introdotte misure collaterali per tutelare i lavoratori dall’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera.



Accordo agricolo

L’Accordo sul commercio di prodotti agricoli (1999) agevola gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea dei prodotti derivanti dall’agricoltura. L’Accordo prevede agevolazioni doganali per alcuni prodotti agricoli di base e riduce, e in alcuni casi elimina, le barriere non tariffarie al commercio nel settore veterinario e in una serie di altre aree. Dal 2011, inoltre, vige l’Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. L’Unione europea è il principale partner commerciale della Svizzera anche per i prodotti del settore agricolo. L’Accordo apre nuovi sbocchi commerciali per l’esportazione dei prodotti agricoli svizzeri. Dall’entrata in vigore dell’Accordo le esportazioni, specialmente di formaggi, hanno fatto registrare una crescita costante. L’allegato veterinario (allegato 11 dell’accordo agricolo) crea uno spazio veterinario comune con condizioni commerciali identiche per entrambe le parti, abolisce i controlli veterinari di confine nel commercio di animali e prodotti animali, e disciplina la lotta alle epizoozie.


Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni

L’accordo sul collegamento dei sistemi di scambio di emissioni (SSQE) della Svizzera e dell’UE è stato ratificato dai rappresentanti delle due parti nel dicembre 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020, portando a compimento i negoziati iniziati nel 2011 per il collegamento dei rispettivi SSQE. In termini pratici, tale collegamento consente alla Svizzera di partecipare al mercato europeo dello scambio di emissioni, offrendo così alle aziende coinvolte nell’EQR un maggiore potenziale di riduzione a un costo inferiore. In questo modo, i grandi produttori svizzeri di gas a effetto serra avrebbero gli stessi costi CO2 dei loro concorrenti europei. Il collegamento offre vantaggi sia a livello di politica ambientale sia economici, permettendo alle aziende coinvolte nel sistema svizzero di scambiare i diritti d’emissione sul mercato europeo, più grande rispetto al nostro.Inoltre, le emissioni dell’aviazione civile saranno incluse nell’SSQE, come avviene già nell’UE. Si tratta del primo accordo internazionale a livello mondiale per il collegamento di sistemi di scambio di quote di emissioni. È la condizione affinché la Svizzera possa essere esentata da un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’UE. L’accordo SSQE dipende dagli sviluppi dinamici della politica climatica dell’UE, e ciò comporta che il sistema SSQE svizzero debba essere costantemente rivisto e appositamente aggiornato, ove necessario.


Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS (GNSS)

Questo accordo consente alla Svizzera di partecipare ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. In questo modo la Svizzera ha accesso a tutti i segnali ed è rappresentata negli organismi competenti. Inoltre, l’industria spaziale e dei servizi in Svizzera usufruisce delle stesse condizioni dell’UE nell’aggiudicazione di appalti. In cambio, la Svizzera partecipa ai costi annui. I programmi europei GNSS offrono grandi opportunità di mercato, destinate a durare nel tempo. Le numerose possibilità di utilizzo dei programmi europei GNSS e dei segnali da essi generati racchiudono un potenziale enorme per una vastissima cerchia di utenti.


Contributo svizzero

Il secondo contributo della Svizzera agli Stati membri dell’UE mira a rafforzare la credibilità della Svizzera come partner attivo e solidale dell’UE e a consolidare le relazioni bilaterali con i Paesi partner. L’obiettivo è anche quello di contribuire alla stabilità e alla prosperità di questi Paesi e di ridurre le disparità economiche e sociali per gestire meglio i flussi migratori. Questo secondo contributo svizzero di 1,3 miliardi di franchi fa seguito al «miliardo di coesione» del 2007 e si rivolge ora a 13 Paesi che hanno aderito all’UE tra il 2004 e il 2013. I fondi svizzeri saranno investiti in progetti e programmi fino al 2029, con un cofinanziamento di almeno il 15 % da parte dei Paesi interessati. È anche un’opportunità per la Svizzera di promuovere il partenariato con i Paesi coinvolti, mettendo a disposizione le competenze e i servizi di consulenza degli attori svizzeri.


Cooperazione in materia di concorrenza

Le realtà economiche della Svizzera e dell’UE sono fortemente interconnesse e si osserva un aumento delle pratiche anticoncorrenziali disciplinate contemporaneamente dalle giurisdizioni svizzera ed europea. In questi casi le autorità competenti incontrano difficoltà ad applicare la legge perché, per principio, il loro ambito d’intervento giuridico è circoscritto al territorio nazionale. Ma a livello internazionale oggi si sa che la cooperazione fattiva tra le autorità contribuisce a migliorare i rapporti di concorrenza. L’Accordo tra la Svizzera e l’UE concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, stipulato il 17 maggio 2013, mira appunto a rinforzare la collaborazione tra le autorità delle due parti. Entrato in vigore il 1° dicembre 2014, permette di attuare meglio la legislazione sulla concorrenza grazie allo scambio di informazioni sui casi transfrontalieri e alla possibilità di coordinare i procedimenti.

Ultima modifica 23.06.2025

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