Accesso al mercato: dossier importanti

Accordo di libero scambio

L’Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 costituisce la base del commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l’UE in franchigia doganale. In base al Protocollo n° 3 dell’Accordo, i beni industriali possono circolare esenti da dazi doganali a condizione che siano originari del territorio di una parte contraente. Il Protocollo n° 2, invece, disciplina i prodotti agricoli trasformati. L’ALS rappresenta un pilastro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l’UE, principale partner economico del Paese.


Reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità

Nell’ambito dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement; MRA) entrato in vigore nel 2002, sono stati eliminati gli ostacoli tecnici al commercio in numerosi settori industriali. Il riconoscimento reciproco poggia sul principio dell’equivalenza delle norme sui prodotti. L’abbandono del doppio esame di conformità equivale ad abolire un importante ostacolo al commercio. I vantaggi per le aziende sono duplici: da un lato risparmiano sui costi (nei settori contemplati dall’Accordo) e dall’altro guadagnano tempo per commercializzare prodotti nuovi in tutta Europa. L’MRA deve però essere aggiornato regolarmente per tenere conto dei nuovi sviluppi giuridici per le parti contraenti; tuttavia, l’UE non è attualmente disposta a farlo in assenza di un regime istituzionale. A causa del mancato aggiornamento del capitolo sui dispositivi medici, in questo settore non è più garantito il reciproco riconoscimento delle prescrizioni in materia.


Appalti pubblici

L’Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 1999 su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici estende il campo d’applicazione dell’Accordo OMC del 1994 sugli appalti pubblici (GPA) a settori che non sono contemplati dal GPA. Nell’ambito di questo Accordo bilaterale, le regole del GPA applicate in modo bilaterale tra la Svizzera e l’UE valgono, in più, per gli appalti dei distretti e dei Comuni, dei committenti pubblici e privati del traffico ferroviario, della fornitura di gas ed energia termica e per le aziende private che sulla base di diritti di esclusiva erogano servizi a favore della collettività: fornitura di acqua potabile ed energia elettrica, trasporti urbani, aeroporti, compagnie di navigazione fluviale e lacustre. Per gli offerenti svizzeri, questo Accordo è la chiave per entrare in un mercato miliardario.


Libera circolazione delle persone

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e i suoi protocolli (1999) agevolano le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei in Svizzera e dei cittadini svizzeri nell’Unione europea. La libera circolazione dei lavoratori, inoltre, è completata dal riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le stesse regole valgono tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. L’ALC agevola le imprese svizzere nel reclutamento di personale specializzato nei Paesi UE/AELS e fornisce un importante contributo alla competitività della Svizzera, alla crescita economica e all’occupazione nel Paese.

Misure collaterali
Insieme alla libera circolazione delle persone sono state introdotte misure collaterali per tutelare i lavoratori dall’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera.


Accordo agricolo

L’Accordo sul commercio di prodotti agricoli (1999) agevola gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea dei prodotti derivanti dall’agricoltura. L’Accordo prevede agevolazioni doganali per alcuni prodotti agricoli di base e riduce, e in alcuni casi elimina, le barriere non tariffarie al commercio nel settore veterinario e in una serie di altre aree. Dal 2011, inoltre, vige l’Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. L’Unione europea è il principale partner commerciale della Svizzera anche per i prodotti del settore agricolo. L’Accordo apre nuovi sbocchi commerciali per l’esportazione dei prodotti agricoli svizzeri. Dall’entrata in vigore dell’Accordo le esportazioni, specialmente di formaggi, hanno fatto registrare una crescita costante. L’allegato veterinario (allegato 11 dell’accordo agricolo) crea uno spazio veterinario comune con condizioni commerciali identiche per entrambe le parti, abolisce i controlli veterinari di confine nel commercio di animali e prodotti animali, e disciplina la lotta alle epizoozie.


Progetti di negoziazione per agricoltura, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica

Si è discusso con l'UE sul rafforzamento della catena di creazione del valore del settore agroalimentare e di una cooperazione più intensa in materia di sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica. I negoziati per un accordo di libero scambio agricolo sono stati sospesi. Non ci sono negoziati in corso sulla sicurezza dei prodotti. I negoziati proseguono nelle aree della sicurezza alimentare (progetto di estensione dell'accordo agricolo all'intera catena alimentare) e della salute pubblica.


Negoziati sull'elettricità

Dal 2007 sono in corso trattative tra la Svizzera e l’UE in vista della stipula di un accordo per accedere al mercato interno europeo dell’elettricità. L’obiettivo è di diversificare le fonti di approvvigionamento di corrente elettrica e di ridurre i rischi di interruzione delle forniture e tutti i costi che ne conseguono. Dal momento che, dal 2012, l'UE ha legato la conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato alla risoluzione di questioni istituzionali, non è stato possibile concludere alcun accordo sull'elettricità. Per attutire gli effetti negativi della mancanza di un accordo sull'energia elettrica sulla sicurezza della rete e dell'approvvigionamento, la società svizzera di rete Swissgrid sta negoziando accordi tecnici di diritto privato con i gestori europei delle reti di trasporto. Al momento non è tuttavia certo che tali accordi possano essere conclusi. Essi inoltre non possono sostituire un accordo sull'energia elettrica, che rimane un obiettivo del Consiglio federale.

Ultima modifica 18.07.2023

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