Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza stabilendo l’adozione di misure coercitive nei confronti della Guinea. In tal modo la Svizzera ha aderito alle sanzioni decretate dall’Unione europea il 27 ottobre 2009 contro questo Paese in risposta alla sanguinosa repressione del 28 settembre 2009 da parte dell’esercito
guineano, di una manifestazione dell’opposizione nello stadio di Conakry. Il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha sottoposto detta ordinanza ad una revisione totale allo scopo di riprendere le sanzioni supplementari dell’UE del 22 dicembre 2009. Il 14 aprile 2014, l’UE ha abrogato l’embargo sul materiale d’armamento e sui beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne. Il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza di misure nei confronti della Guinea in modo analogo il 5 novembre 2014.
L'ordinanza prevede i seguenti provvedimenti:
Blocco degli averi e delle risorse economiche
- Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato 2 (art. 2 cpv. 1).
- È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche (art. 2 cpv. 2).
- Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO (art. 6 cpv. 1).
Restrizioni di viaggio
- L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 2 (art. 4 cpv. 1).
- L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe per motivi umanitari documentati, se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Guinea o se la tutela di interessi svizzeri lo esige (art. 4 cpv.