La Svizzera e il sistema di risoluzione delle controversie

Descrizione della procedura

La risoluzione delle controversie è considerata il caposaldo del sistema commerciale multilaterale. Garantisce che il commercio multilaterale sia più sicuro e prevedibile. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie vietano ai membri dell’OMC di decidere autonomamente in merito a una presunta violazione delle norme dell’OMC e di adottare misure unilaterali estranee alla procedura prevista. La Svizzera nutre un forte interesse per le relazioni commerciali basate su regole e per il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC, capace di risolvere in modo definitivo le controversie commerciali.

Il membro dell’OMC che intende avviare una procedura contro un altro membro deve prima chiedere l’avvio di consultazioni. Se entro 60 giorni non viene raggiunto un accordo, il membro ricorrente può chiedere all’organo di conciliazione dell’OMC (Dispute Settlement Body [DSB]) di istituire un gruppo speciale di esperti indipendenti (panel) per valutare il caso in un’ottica giuridica. L’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’OMC (Dispute Settlement Understanding [DSU]) stabilisce le modalità di esecuzione della sentenza. Se una parte non si conforma, lo Stato membro ricorrente può chiedere l’autorizzazione ad adottare misure commerciali di ritorsione (sospensione di determinate concessioni o altri obblighi).

Procedura d’appello: blocco dell’organo d’appello e MPIA

L’intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU) conferisce a ciascuna parte il diritto di ricorrere dinanzi all’organo d’appello dell’OMC contro le decisioni del panel. Da dicembre 2019, tuttavia, quest’organo non può più trattare nuovi casi perché gli Stati Uniti stanno bloccando la nomina di nuovi giudici. Il numero di giudici nominati è ora inferiore al minimo richiesto di tre.

Per questo motivo diversi membri dell’OMC, tra cui la Svizzera, hanno adottato un apposito accordo, il cosiddetto Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). La nuova procedura si basa sulle norme esistenti dell’OMC (art. 25 DSU) e si applica tra i membri partecipanti solo fino a quando l’organo d’appello non sarà nuovamente operativo. Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso l’adesione della Svizzera a questo accordo.

L’MPIA prevede l’istituzione di un pool di dieci arbitri. Ogni ricorso viene esaminato da tre arbitri selezionati da questo pool. La Svizzera ha nominato il professore Thomas Cottier come candidato al pool, ed è stato poi eletto per consenso nella rosa dei dieci arbitri.

Affinché l’MPIA entri in vigore, l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC ne è stato informato mediante notifica formale il 30 aprile 2020. Finora (stato: 4 agosto 2020) vi partecipano 25 membri dell’OMC (Australia, Benin, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, UE, Ecuador, Guatemala, Islanda, Hong Kong, Macao, Messico, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Perù, Singapore, Svizzera, Ucraina e Uruguay). Altri membri interessati possono aderire all’accordo in qualsiasi momento.

Comunicato stampa del Consiglio federale del 30 aprile 2020 (non disponibile in italiano) DE FR EN

Procedure con partecipazione svizzera

Come parte (2018)

USA − Prodotti di acciaio e alluminio (Svizzera) (DS556)
Dal 23 marzo 2018 gli Stati Uniti impongono ulteriori dazi all’importazione di determinati prodotti in acciaio (+25%) e in alluminio (+10%), adducendo motivi di sicurezza nazionale. Il 9 luglio 2018 la Svizzera ha avviato una procedura di risoluzione delle controversie presso l’OMC contro queste restrizioni all’importazione imposte dagli USA, ritenendolo contrarie al diritto dell’OMC. Insieme ad altri otto membri dell’OMC, il nostro Paese ha quindi avviato nel 2018 una procedura di risoluzione delle controversie, che è durata in tutto più di quattro anni a causa di un ritardo dovuto alla pandemia di COVID-19. Il 9 dicembre 2022 il panel ha infine notificato all’OMC la sua decisione, concludendo che le misure statunitensi vìolano alcune disposizioni del GATT e non sono giustificate dall’argomento della sicurezza addotto dagli USA.

Stato: Rapporto dell’istanza arbitrale del 9 dicembre 2022
 

 Rapporto dell’istanza arbitrale del 9 dicembre 2022 - FR / EN

Link al sito OMC relativo alla controversia EN / FR / ES

Come parte terza (dal 2018)

Un membro dell’OMC che partecipa a una controversia come parte terza ha il diritto (ma non l’obbligo) di essere ascoltato dal collegio arbitrale e può presentare per iscritto le sue osservazioni sul merito della controversia. Riceve per conoscenza le osservazioni iniziali scritte delle parti e può partecipare a una riunione con il collegio e le parti (riunione delle parti terze), esprimersi oralmente sulla controversia e rispondere alle domande del collegio. Qualsiasi membro con un interesse sostanziale può costituirsi parte terza (è sufficiente un interesse al funzionamento del sistema).

USA – Misure su prodotti in acciaio e alluminio:

Ulteriori dazi su determinati prodotti originari degli USA:

Ultima modifica 15.03.2023

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