Di che cosa si tratta?

In Svizzera, la professione di commerciante ambulante soggiace di norma ad autorizzazione. Tale autorizzazione viene rilasciata dalle competenti autorità cantonali ed è valida su tutto il territorio svizzero.  

Per commercio ambulante, si intendono tutte le attività commerciali che prevedono l’offerta ai consumatori di beni e servizi in maniera itinerante.

Il termine di commercio itinerante comprende ad esempio:  

  • Viaggiatori al minuto
  • Commercianti di mercato
  • Esercenti di punti vendita ambulanti
  • Baracconisti
  • Impresari circensi
  • Venditori ambulanti di passaggio
  • Venditori porta a porta
  • Artigiani ambulanti

Eccezioni all'obbligo d'autorizzazione
Vendita nei mercati, alle fiere e alle esposizioni, artisti e musicisti di strada, ecc.

Categorie di autorizzazioni

  • Tessera di legittimazione per commercianti ambulanti
  • Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi
  • Abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria

Basi legali e norme tecniche

Decisione di designare la norma EN 13814 come regola tecnica riconosciuta per gli impianti di baracconisti FF 2005 6249

Decisione di designare la norma EN-13782 come regola tecnica riconosciuta per i tendoni FF 2006 5427


Modifiche legislative


Informazioni complementari e comunicati stampa

Comunicati stampa

21.04.2021

Coronavirus: il Consiglio federale modifica l’ordinanza sul commercio ambulante

Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha esteso a tempo indeterminato la modifica temporanea dell’ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb). Questo fatto va a vantaggio del commercio ambulante: anche in futuro gli impianti di baracconisti e i tendoni da circo potranno essere controllati e ottenere i relativi attestati di sicurezza in tempo utile sulla base dell'OCAmb.

08.05.2020

Coronavirus: modifica temporanea dell’ordinanza sul commercio ambulante

L’8 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare temporaneamente l’ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb) al fine di attenuare le conseguenze per il commercio ambulante delle misure adottate conformemente alla legislazione sulle epidemie. La modifica prevede che la durata di validità degli attestati di sicurezza sia prolungata di sei mesi e che gli organismi d’ispezione esteri siano riconosciuti automaticamente.

08.12.2017

Modifica dell’ordinanza sul commercio ambulante

L’8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’ordinanza sul commercio ambulante (OCamb), che entrerà in vigore il 1° luglio 2018. La revisione chiarisce le questioni rimaste in sospeso nella prassi e precisa le condizioni per il rilascio e la revoca dell’autorizzazione.

Ultima modifica 20.05.2022

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