Principi
Di che cosa si tratta?
In Svizzera, la professione di commerciante ambulante soggiace di norma ad autorizzazione. Tale autorizzazione viene rilasciata dalle competenti autorità cantonali ed è valida su tutto il territorio svizzero.
Per commercio ambulante, si intendono tutte le attività commerciali che prevedono l’offerta ai consumatori di beni e servizi in maniera itinerante.
Il termine di commercio itinerante comprende ad esempio:
- Viaggiatori al minuto
- Commercianti di mercato
- Esercenti di punti vendita ambulanti
- Baracconisti
- Impresari circensi
- Venditori ambulanti di passaggio
- Venditori porta a porta
- Artigiani ambulanti
Eccezioni all'obbligo d'autorizzazione
Vendita nei mercati, alle fiere e alle esposizioni, artisti e musicisti di strada, ecc.
Categorie di autorizzazioni
- Tessera di legittimazione per commercianti ambulanti
- Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi
- Abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria
Basi legali e norme tecniche
Decisione di designare la norma EN 13814 come regola tecnica riconosciuta per gli impianti di baracconisti FF 2005 6249
Decisione di designare la norma EN-13782 come regola tecnica riconosciuta per i tendoni FF 2006 5427
Modifiche legislative
RU 2018 733, 739
Nell’ambito della revisione parziale della legge sugli stranieri (LStr), nella sessione autunnale 2016 il Parlamento ha deciso di completare la legge federale sul commercio ambulante (RS 943.1; di seguito legge). In base al nuovo articolo 4 capoverso 3bis della legge, l’autorizzazione a esercitare il commercio ambulante può essere rifiutata o ritirata se il richiedente ha perturbato l’ordine pubblico, in particolare occupando illecitamente fondi pubblici o privati. Accade spesso che soprattutto i commercianti ambulanti stranieri occupino un fondo senza il consenso del proprietario o che violino norme ambientali durante i lavori di costruzione o manutenzione. La nuova disposizione consentirà in futuro il ritiro o il rifiuto dell’autorizzazione, anche se non è stata emanata una condanna penale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge. Una precisazione della disposizione a livello di ordinanza non è necessaria. Inoltre, la nuova lettera e dell’articolo 4 capoverso 2 della legge prevede che in futuro la domanda di autorizzazione sia corredata eventualmente anche dell’autorizzazione scritta del proprietario del fondo su cui il richiedente intende parcheggiare il proprio veicolo di notte. Questa nuova normativa comporta la necessità di completare l’articolo 7 dell’ordinanza sul commercio ambulante.
Nel corso della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza d'esecuzione della legge sul commercio ambulante. Insieme alla nuova legge sul commercio ambulante, l'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.
legge del 23 marzo 2001 (RU 2002 3080)
Messaggio sulla legge federale sul commercio ambulante (FF 2000 3629)
Nel corso della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza d'esecuzione della legge sul commercio ambulante. Insieme alla nuova legge sul commercio ambulante, l'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.
Ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante (RU 2002 3355)
Informazioni complementari e comunicati stampa
Ultima modifica 20.05.2022