Chiunque offra merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico (offerta online di prodotti o servizi) deve soddisfare in maniera cumulativa le prescrizioni seguenti (art. 3 cpv. 1 lett. s LCSl):
- indicare in modo chiaro e completo la sua identità e l'indirizzo di contatto, incluso l'indirizzo di posta elettronica;
- indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto: per il cliente deve essere chiaro quale clic del mouse determina l'invio dell'ordinazione e la conclusione di un contratto;
- mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell'invio dell'ordinazione;
- confermare immediatamente per via elettronica l'ordinazione del cliente (conferma per e-mail).
Queste prescrizioni non si applicano alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi (art. 3 cpv. 2 LCSl).