Acquisti online

Chiunque offra merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico (offerta online di prodotti o servizi) deve soddisfare in maniera cumulativa le prescrizioni seguenti (art. 3 cpv. 1 lett. s LCSl):

  • indicare in modo chiaro e completo la sua identità e l'indirizzo di contatto, incluso l'indirizzo di posta elettronica;
  • indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto: per il cliente deve essere chiaro quale clic del mouse determina l'invio dell'ordinazione e la conclusione di un contratto;
  • mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell'invio dell'ordinazione;
  • confermare immediatamente per via elettronica l'ordinazione del cliente (conferma per e-mail).

Queste prescrizioni non si applicano alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi (art. 3 cpv. 2 LCSl).

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Unlauterer_Wettbewerb/Onlinehandel.html