La legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) ha lo scopo di compensare lo svantaggio del prezzo delle materie prime rispetto ai prodotti agricoli trasformati importati (p. es. cioccolata, biscotti, alimenti per bambini). A tal fine, l’importazione di prodotti agricoli è soggetta al versamento di dazi all’importazione (elementi tariffali mobili) per portare al livello svizzero il prezzo delle materie prime contenute nei prodotti trasformati importati e per riflettere le differenze di prezzo delle materie prime agricole tra il mercato interno e quello estero. Il dazio doganale per i prodotti agricoli trasformati viene calcolato in base ai prezzi di riferimento dei prodotti di base. I contributi all’esportazione ai sensi della vecchia legge sul cioccolato (legge federale sull’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli) sono stati aboliti a partire dal 1° gennaio 2019.
La legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati attua anche le disposizioni del Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE (RS 0.632.401.2) che disciplina il meccanismo di compensazione del prezzo nel commercio con l’UE. Il Protocollo n. 2, riveduto nell’ambito degli Accordi bilaterali II, considera la differenza fra il prezzo svizzero e il prezzo inferiore dei prodotti di base nell’UE (compensazione netta dei prezzi) e non la differenza fra il prezzo svizzero e il prezzo, ancora più basso, del mercato mondiale.