Nell’ambito degli accordi di libero scambio (ALS) vengono concesse preferenze tariffali bilaterali per i beni prodotti interamente o sufficientemente lavorati sul territorio dello Stato contraente e che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. Nel «Sistema di preferenze generalizzate» svizzero valgono preferenze tariffali autonome per prodotti provenienti da Paesi riconosciuti dalla Svizzera come Paesi in via di sviluppo.
Per poter beneficiare delle preferenze tariffali i prodotti devono soddisfare le regole d’origine riportate nei protocolli sulle regole d’origine o nell’ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (RS 946.39).
Cumulo dell’origine
All’atto del cumulo, il valore aggiunto (produzione di materiali o lavorazione in fasi di produzione) prodotto in diversi Paesi partner di libero scambio, viene sommato per soddisfare i criteri per l’ottenimento dello status di prodotto originario. Esistono diverse tipologie di cumulo dell’origine: (i) cumulo bilaterale fra due partner di un accordo di libero scambio; (ii) cumulo diagonale fra tre o più partner di un accordo di libero scambio con le stesse regole d’origine; (iii) cumulo incrociato fra tre o più partner di un accordo di libero scambio con regole d’origine diverse; e (iv) cumulo totale, ossia il raggruppamento di diverse fasi di fabbricazione avvenute in punti diversi all’interno di una zona di libero scambio.
Convenzione regionale sulle regole d’origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)
La Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle regole d’origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM»; RS 0.946.31) è entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2012. La Convenzione mira a uniformare le regole d’origine dei diversi Paesi partner della PEM per facilitare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all’interno di questa zona senza modificare la sostanza degli accordi di libero scambio esistenti. La Convenzione crea una zona di cumulo diagonale.
Regole d’origine della Convenzione PEM rivedute
Adottando la Convenzione PEM, nel 2011, i Paesi partner si sono impegnati a rivedere le relative norme, che risalgono agli anni ‘70 e non riflettono più le catene di produzione odierne. Tuttavia, la revisione della Convenzione, che richiede l’unanimità di tutti i Paesi partner, non ha ancora potuto essere adottata. La stragrande maggioranza dei partner contraenti ha deciso di conseguenza di applicare le regole della Convenzione riveduta a livello bilaterale e su base transitoria, in modo da consentire alle proprie economie di continuare comunque a beneficiare dei vantaggi di questa revisione. Dal 12 agosto 2021 gli scambi con l’UE sono soggetti alle regole rivedute. Durante il periodo di transizione, le aziende esportatrici possono applicare le regole dell’attuale accordo o quelle rivedute. Le regole rivedute semplificano il quadro giuridico e la prova d’origine, consentendo una maggiore flessibilità delle catene di approvvigionamento e garantendo quindi un migliore allineamento tra le regole d’origine e le catene di produzione nella zona PEM.