Misure di salvaguardia sull’importazione di acciaio prese dall’UE e dal Regno Unito

L’Unione europea (UE) ha imposto misure di salvaguardia sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici nel 2018 in risposta ai dazi statunitensi su acciaio e alluminio (vedi Importazioni di acciaio e alluminio negli USA). In seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE, quest’ultimo ha introdotto misure di salvaguardia separate sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici dal 1° gennaio 2021. In base al diritto dell’OMC, anche la Svizzera è interessata da queste misure.

Misure prese dall’Unione europea

La Commissione UE ha adottato misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di acciaio nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 del 31 gennaio 2019. Le misure di salvaguardia sono state applicate dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2021. Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 del 24 giugno 2021, la Commissione europea ha prorogato di tre anni, fino al 30 giugno 2024, le misure di salvaguardia sulle importazioni di alcuni prodotti di siderurgici.

Le misure di salvaguardia sono attuate sotto forma di contingenti tariffari per Paese e per categoria di prodotto (26 in totale). Fanno eccezione le categorie di prodotti 8 e 25A, per i quali sono fornite solo quote globali senza assegnazione per Paese. Per la Svizzera, esistono contingenti specifici per le categorie di prodotti 12, 14, 16, 21, 26 e 27. L’entità dei contingenti è basata sulla media delle importazioni annuali nel 2015, 2016 e 2017, con i volumi dei contingenti aumentati del 3% ogni anno. Per le altre categorie di prodotti, le importazioni dalla Svizzera rientrano nei contingenti globali per gli altri Paesi.

Un dazio addizionale del 25% è dovuto sulle importazioni che superano i limiti del contingente.

Il tasso di utilizzo del contingente è pubblicato dalla Commissione europea a questo link e viene aggiornato costantemente.

Misure prese dal Regno Unito

In seguito all’uscita dall’UE del Regno Unito quest’ultimo ha introdotto misure di salvaguardia sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici (in tutto 19 categorie di prodotti delle misure di salvaguardia dell’UE sulle importazioni di acciaio) dal 1° gennaio 2021.

Il 30 giugno 2021, il Regno Unito ha deciso di prorogare queste misure di tre anni. Questa estensione si applica a dieci categorie di prodotti (1 / 2 / 4 / 5 / 13 / 19 / 20 / 21 / 25A / 25B / 26) fino al 30 giugno 2024 e a cinque categorie di prodotti (6 / 7 / 12 / 16 / 17) fino al 30 giugno 2022.

Le misure di salvaguardia sono attuate sotto forma di contingenti tariffari per Paese e per categoria di prodotto. L’entità dei contingenti è basata sulla media delle importazioni annuali nel 2015, 2016 e 2017, con i volumi dei contingenti aumentati del 3% ogni anno. Non esistono contingenti tariffari specifici per la Svizzera; le importazioni dei prodotti in questione dalla Svizzera sono quindi soggette ai contingenti globali per gli altri Paesi.

Un dazio addizionale del 25% è dovuto sulle importazioni che superano i limiti del contingente.

Il tasso di utilizzo del contingente per il Regno Unito è disponibile al seguente link (cercare la linea tariffaria, poi selezionare il numero di contingente sotto Import).

Posizione delle autorità federali

La Svizzera ha ripetutamente fatto pressioni sulla Commissione europea e sugli Stati membri dell’UE per essere esentata dalle misure di salvaguardia. L’obiettivo è che queste misure di difesa commerciale non limitino il commercio tra la Svizzera e l’UE e che rispettino pienamente gli obblighi dell’Accordo di libero scambio Svizzera–UE del 1972 e il diritto dell’OMC. Allo stesso modo, la Svizzera è intervenuta in più occasioni presso il Regno Unito per garantire che le misure di salvaguardia britanniche non limitino il commercio tra i due Paesi.

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