Le seguenti risposte si riferiscono ai rapporti di lavoro basati su un contratto di diritto privato. Ricordiamo che in questo ambito solo il giudice civile è competente a prendere una decisione in caso di litigio. Queste risposte sono quindi puramente indicative e non vincolanti. Inoltre, queste risposte non si applicano, o solo entro certi limiti, ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, come i posti di lavoro nell’Amministrazione o in imprese statali, che sottostanno in genere a regole a sé.
Ai sensi dell'articolo 329a CO, il diritto alle vacanze è disciplinato come segue:
- cinque settimane per ogni anno di servizio fino ai 20 anni compiuti,
- quattro settimane per ogni anno di servizio per tutti gli altri lavoratori.
Il CCL, il contratto individuale di lavoro o il CNL possono tuttavia prevedere un numero superiore di giorni di vacanza. Nei CCL e nei contratti individuali di lavoro sono spesso concessi più giorni di vacanza (spesso cinque settimane) ai lavoratori a partire dai 50 anni compiuti.
Sì, nella misura in cui lo scopo di riposo delle vacanze è vanificato dalla malattia o dall'infortunio del lavoratore. Se ciò è noto in anticipo, il lavoratore ha diritto a spostare le vacanze già fissate.
La data delle vacanze è stabilita dal datore di lavoro, considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell'azienda (art. 329c cpv. 2 CO).
In alcuni casi, il rispetto della personalità del lavoratore può richiedere che le esigenze dell'azienda slittino in secondo piano. Per i lavoratori con figli in età scolastica bisogna tener conto delle vacanze scolastiche. Un lavoratore che pratica assiduamente un hobby che prevede gare durante una determinata stagione deve poter fare vacanza in questa stagione, nei limiti del possibile.
Le vacanze vanno fissate con sufficiente anticipo in modo da consentire al lavoratore una pianificazione ragionevole, di norma almeno con tre mesi di anticipo. In caso di necessità, i lavoratori devono accettare uno spostamento a breve termine di vacanze già fissate.
La legge prevede che per ogni anno di esercizio siano concesse almeno due settimane di vacanze consecutive (art. 329c cpv. 1 CO).
Se non vi sono interessi aziendali concreti che si oppongono alla concessione di tre settimane consecutive di vacanze, il datore di lavoro deve concederle al lavoratore.
In linea di massima sì, perché per legge il datore di lavoro è autorizzato a stabilire la data delle vacanze del lavoratore e il suo interesse a chiudere l'azienda durante un certo periodo dell'anno è accettato come prioritario (art. 329c cpv. 2 CO).
Per i lavoratori fino ai 30 anni compiuti no. La legge stabilisce che ogni anno di servizio il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un'attività giovanile extrascolastica direttiva, assistenziale o consultiva, non retribuita, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo (art. 329e cpv. 1 CO).
Durante il congedo per formazione, per legge il lavoratore non ha diritto al salario. Il contratto individuale di lavoro o il CCL possono tuttavia prevedere un diritto al salario.
Una riduzione delle vacanze entra in considerazione nei seguenti casi:
Impedimento del lavoratore: | riduzione ammessa | Esempio: impedimento per 3 ½ mesi |
---|---|---|
per propria colpa | se il lavoratore / la lavoratrice è impedito di lavorare complessivamente per più di un mese, la durata delle vacanze può essere ridotta di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 1 CO). | Riduzione di 3/12 |
senza colpa, ma per motivi inerenti al lavoratore / alla lavoratrice (malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale, adempimento di una funzione pubblica o congedo giovanile) | in caso di assenza di due o più mesi (art. 329b cpv. 2 CO), per il primo mese di assenza non è ammessa alcuna riduzione. | 3/12 - 1/12 = riduzione di 2/12 |
per gravidanza | in caso di assenza di tre o più mesi (art. 329b cpv. 3 lit. a CO), per i primi due mesi di assenza non è ammessa alcuna riduzione. | 3/12 - 2/12 = riduzione di 1/12 |
in caso di congedo di maternità o di congedo per l'altro genitore | non è ammessa alcuna riduzione, se la lavoratrice ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO o se il lavoratore / la lavoratrice ha fruito di un congedo congedo dell'altro genitore ai sensi dell’articolo 329g CO (art. 329b cpv. 3 lit. b e c CO). | |
in caso di congedo di assistenza | non è ammessa alcuna riduzione se il lavoratore ha fruito di un congedo di assistenza ai sensi dell’articolo 329i CO (art. 329b cpv. 3 lit. d CO). |
È possibile derogare a queste disposizioni giuridiche concernenti la riduzione delle vacanze mediante CCL o CNL se nel complesso la soluzione contrattuale è almeno equivalente per i lavoratori (art. 329b cpv. 4 CO). Anche il contratto individuale di lavoro può derogare alle disposizioni della legge se la deroga è a favore del lavoratore (è ammessa ad esempio una rinuncia totale a una riduzione delle vacanze in caso di assenza non imputabile a colpa del lavoratore).
Sì, il diritto alle vacanze si prescrive dopo cinque anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere alla scadenza dell'anno in cui avrebbero dovuto essere concesse le vacanze.
In linea di massima sì. Le indennità di turno fanno parte del salario durante le vacanze per chi lavora regolarmente a turni. In caso di salario irregolare (ad es. se il salario è composto da un importo fisso più le provvigioni), il salario durante le vacanze è dovuto anche sulla parte variabile del salario. A tal fine ci si basa sul salario medio guadagnato durante gli ultimi 12 mesi o durante un altro periodo di tempo adeguato. Tale calcolo schematico è ammesso a condizione che non porti a risultati manifestamente scorretti. In caso contrario bisogna optare per un calcolo individuale e determinare quante provvigioni avrebbe guadagnato il lavoratore durante le vacanze.
In linea di massima no. Lo scopo di riposo delle vacanze presuppone che esse siano prese in natura. In caso di lavoro a tempo parziale con gradi di occupazione irregolari, la prassi giudiziaria consente il pagamento di un'indennità di vacanze oltre al salario. Tale indennità deve tuttavia essere menzionata espressamente sia nel contratto di lavoro che su ogni conteggio del salario. Ciò può avvenire sotto forma di percentuale o di importo in franchi. Non è quindi sufficiente scrivere nel contratto «vacanze incluse nel salario orario». Se il datore di lavoro omette questi dati, rischia di dover pagare le vacanze due volte.
In certi casi, alla cessazione del rapporto di lavoro è possibile compensare le vacanze con un pagamento in denaro (cfr. domanda «Le vacanze restanti possono/devono essere prese durante il termine di disdetta?»).
Ultima modifica 26.09.2024