Le seguenti risposte si riferiscono ai rapporti di lavoro basati su un contratto di diritto privato. Ricordiamo che in questo ambito solo il giudice civile è competente a prendere una decisione in caso di litigio. Queste risposte sono quindi puramente indicative e non vincolanti. Inoltre, queste risposte non si applicano, o solo entro certi limiti, ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, come i posti di lavoro nell’Amministrazione o in imprese statali, che sottostanno in genere a regole a sé.
Alla nascita di suo figlio, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane. Per avere diritto a questo congedo, il lavoratore deve essere il padre legale al momento della nascita del figlio o diventarlo nei sei mesi seguenti.
Il congedo di paternità dev’essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Il congedo di paternità può essere preso in settimane (un blocco di 14 giorni, fine settimana compresi) o sotto forma di giornate singole (per un totale di 10 giorni).
Il lavoratore che ha diritto a un congedo di paternità riceve, ad alcune condizioni, l’indennità di paternità, che viene calcolata come quella di maternità. Essa ammonta quindi all’80 per cento del reddito medio lordo conseguito prima della nascita, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
Le condizioni di diritto all’indennità, come le modalità di richiesta e di versamento sono regolate nella Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e nella sua ordinanza (OIPG).
Ultima modifica 10.01.2022