Le seguenti risposte si riferiscono ai rapporti di lavoro basati su un contratto di diritto privato. Ricordiamo che in questo ambito solo il giudice civile è competente a prendere una decisione in caso di litigio. Queste risposte sono quindi puramente indicative e non vincolanti. Inoltre, queste risposte non si applicano, o solo entro certi limiti, ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, come i posti di lavoro nell’Amministrazione o in imprese statali, che sottostanno in genere a regole a sé.
Alla nascita di suo figlio, il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a due settimane di congedo. Per avere diritto a questo congedo:
- il lavoratore deve essere il padre legale al momento della nascita del bambino o diventarlo entro sei mesi dalla nascita del bambino;
- la lavoratrice deve essere l'altro genitore legale al momento della nascita del bambino.
Il congedo per l'altro genitore dev’essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Il congedo può essere preso in settimane (un blocco di 14 giorni, fine settimana compresi) o sotto forma di giornate singole (per un totale di 10 giorni).
Il lavoratore o la lavoratrice che ha diritto a un congedo per l’altro genitore riceve, ad alcune condizioni, l’indennità per l'altro genitore, che viene calcolata come quella di maternità. Essa ammonta quindi all’80 per cento del reddito medio lordo conseguito prima della nascita, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
Le condizioni di diritto all’indennità, come le modalità di richiesta e di versamento sono regolate nella Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e nella sua ordinanza (OIPG).
Ultima modifica 23.09.2024