Le seguenti risposte si riferiscono ai rapporti di lavoro basati su un contratto di diritto privato. Ricordiamo che in questo ambito solo il giudice civile è competente a prendere una decisione in caso di litigio. Queste risposte sono quindi puramente indicative e non vincolanti. Inoltre, queste risposte non si applicano, o solo entro certi limiti, ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, come i posti di lavoro nell’Amministrazione o in imprese statali, che sottostanno in genere a regole a sé.
La legge (art. 329 cpv. 3 CO) prevede che il datore di lavoro conceda al lavoratore il tempo necessario per motivi particolari durante la durata usuale del lavoro (i cosiddetti «ore e giorni di libero usuali»). Il tempo libero va concordato con il datore di lavoro.
Costituiscono motivi particolari:
- disbrigo di questioni personali:
trasloco, pratiche presso un'autorità, visite mediche ecc.; - eventi in famiglia:
decesso, matrimonio di un parente prossimo; - tempo per cercare un altro lavoro (in caso di disdetta del contratto).
La legge non prescrive la concessione di tempo libero per partecipare a corsi o eventi culturali, sportivi, sindacali o sociali. Tale diritto può tuttavia essere previsto nel contratto individuale di lavoro o nel CCL. La legge prevede un'eccezione per Gioventù e Sport (G&S) per i lavoratori fino a 30 anni (cfr. domanda «Per partecipare a un corso per monitori G&S o per responsabili di campi esploratori bisogna prendere giorni di vacanza?»).
Nella pratica, il concetto di motivo particolare o «ore e giorni di libero usuali» è spesso concretizzato nel CCL, in regolamenti aziendali interni o nel contratto individuale di lavoro, che possono disciplinare la durata del tempo libero concesso per un motivo particolare.
Di norma, per cercare un nuovo posto di lavoro (ossia per partecipare ai colloqui di selezione e non per consultare le offerte di posti vacanti o redigere le candidature), una volta data la disdetta, i lavoratori hanno diritto, se necessario, a mezza giornata di libero alla settimana. Il datore di lavoro deve concedere solo il tempo effettivamente necessario. La mezza giornata in questione può anche, su richiesta del lavoratore, essere suddivisa in ore.
I lavoratori possono chiedere il tempo libero necessario anche per le visite mediche e dentistiche nonché per sbrigare pratiche presso le autorità. Tali brevi assenze sono tuttavia ammissibili solo se non possono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro. Per i lavoratori occupati a tempo parziale o con un orario flessibile si applicano criteri più severi. D'altra parte, le parti sono libere di concordare un accordo più favorevole per i lavoratori.
Sussiste un diritto al salario solo se ciò è stato convenuto o se è usuale. Per i lavoratori con un salario mensile, solitamente il salario è versato anche per tali assenze: in altre parole, il salario mensile non è ridotto.
Per i lavoratori pagati a ore sussiste invece un diritto al salario unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 324a CO: l'impedimento deve essere dovuto a motivi inerenti alla persona del lavoratore, non deve essere attribuibile a sua colpa e non deve superare il limite di tempo prescritto dall'articolo 324a CO assieme a eventuali assenze per malattia, gravidanza, servizio militare ecc. È ovviamente ammissibile stabilire contrattualmente che tutte le assenze brevi autorizzate siano pagate (cfr. domanda «Quali disposizioni si applicano se il lavoratore è impedito di lavorare per altri motivi?»).
Quali disposizioni si applicano se il lavoratore è impedito di lavorare per altri motivi?
Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute.
Oltre all’assistenza e alla cura prestate ai propri figli, al coniuge o al partner registrato, sono riconosciute anche quelle prestate ai genitori, ai fratelli e alle sorelle o alla persona che convive con il lavoratore nella medesima economia domestica da almeno cinque anni ininterrottamente.
Il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.
Il 1° agosto (giorno della festa nazionale) è l'unico giorno festivo federale. La legge sul lavoro lo parifica alla domenica. Ai sensi dell'articolo 20a della legge sul lavoro, i Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno. I giorni festivi riconosciuti ufficialmente variano quindi da un Cantone all'altro.
Per principio, nei giorni festivi riconosciuti ufficialmente e parificati alla domenica, non è consentito occupare i lavoratori. La durata del lavoro persa non deve essere recuperata. Non sussiste però alcun diritto di recuperare i giorni festivi che cadono in un giorno non lavorativo.
Si applicano tuttavia le stesse eccezioni previste per il lavoro domenicale. Per occupare lavoratori nei giorni festivi parificati alla domenica, le imprese assoggettate alla legge sul lavoro hanno bisogno di un'autorizzazione per il lavoro domenicale ai sensi del diritto sul lavoro (ed eventualmente anche di un'autorizzazione della polizia ai sensi della legislazione cantonale sui giorni di riposo). Non è necessaria un'autorizzazione ai sensi del diritto sul lavoro per le imprese eccettuate dal divieto del lavoro domenicale nell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (ad es. servizi di cure a domicilio, studi medici, dentistici e veterinari).
I lavoratori hanno inoltre il diritto di interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi non riconosciuti ufficialmente. Devono tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo (art. 20a cpv. 2 LL). Possono appellarsi a questa disposizione in particolare i fedeli di religioni non cristiane.
In alcuni Cantoni vi sono più giorni festivi dei nove all'anno previsti dalla legge sul lavoro. Questi giorni festivi cantonali supplementari sono trattati come giorni lavorativi ai sensi del diritto del lavoro. In questi casi sarebbe ammissibile un obbligo di compensazione per la durata del lavoro persa purché esista una convenzione in tal senso.
I lavoratori con un salario mensile ricevono il salario anche per le ore di lavoro perse a causa di un giorno festivo (nessuna riduzione del salario). Per i lavoratori pagati a ore, il salario è versato solo se ciò è previsto espressamente dal contratto individuale di lavoro o dal CCL. Il 1° agosto è l'unico giorno festivo pagato per legge anche ai lavoratori pagati a ore.
Ultima modifica 10.01.2022