Le seguenti risposte si riferiscono ai rapporti di lavoro basati su un contratto di diritto privato. Ricordiamo che in questo ambito solo il giudice civile è competente a prendere una decisione in caso di litigio. Queste risposte sono quindi puramente indicative e non vincolanti. Inoltre, queste risposte non si applicano, o solo entro certi limiti, ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, come i posti di lavoro nell’Amministrazione o in imprese statali, che sottostanno in genere a regole a sé.
Sì, ai sensi della legge il lavoratore può chiedere al datore di lavoro un attestato in qualsiasi momento (art. 330a CO).
L'attestato può essere rilasciato durante il rapporto di lavoro (attestato intermedio) o al termine del rapporto di lavoro (attestato finale).
Il termine di prescrizione è di 10 anni e decorre a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si distinguono l'attestato di lavoro completo e l'attestato parziale o conferma del lavoro.
L'attestato di lavoro completo (art. 330a cpv. 1 CO) fornisce informazioni:
- sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro
- sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore
L'attestato di lavoro parziale o conferma del lavoro si limita invece a informazioni sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro (art. 330a cpv. 2 CO).
Un attestato di lavoro completo dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
- identità del lavoratore e del datore di lavoro,
- inizio e fine del rapporto di lavoro,
- elenco dettagliato delle principali funzioni e delle attività del lavoratore che contraddistinguono il rapporto di lavoro nonché della loro durata,
- valutazione rappresentativa della prestazione (qualità e quantità del lavoro) del lavoratore e del suo comportamento,
- firma giuridicamente valida del datore di lavoro con la data di rilascio (normalmente l'attestato di lavoro è datato dell'ultimo giorno del rapporto di lavoro).
L'attestato di lavoro deve inoltre corrispondere alle condizioni formali e materiali abituali.
Condizioni formali:
- documento scritto a macchina, di norma al computer, con una stampa pulita su carta normale di buona qualità,
- correttezza linguistica (chiarezza, comprensibilità, ortografia corretta),
- impressione ordinata (nessuna cancellatura, ecc.).
Condizioni materiali:
- giudizi di valore basati sui criteri abituali,
- completezza (non può essere omessa ad es. la valutazione del comportamento),
- contenuto limitato a informazioni necessarie per valutare la prestazione e il comportamento del lavoratore. Non sono ammesse affermazioni su aspetti non direttamente legati al rapporto di lavoro,
- affermazioni corrispondenti al vero,
- formulazione benevolente, tuttavia senza violare l'obbligo di veridicità. Fatti negativi vanno menzionati nell'attestato solo se sono pertinenti per la valutazione globale del lavoratore, e cioè se non si tratta di eventi isolati o di dettagli irrilevanti,
- inammissibilità delle formulazioni equivoche e dell'uso di codici con cui attraverso formulazioni neutrali o positive sono trasmessi messaggi negativi per gli insider.
Ultima modifica 10.01.2022