Le seguenti risposte si riferiscono ai rapporti di lavoro basati su un contratto di diritto privato. Ricordiamo che in questo ambito solo il giudice civile è competente a prendere una decisione in caso di litigio. Queste risposte sono quindi puramente indicative e non vincolanti. Inoltre, queste risposte non si applicano, o solo entro certi limiti, ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, come i posti di lavoro nell’Amministrazione o in imprese statali, che sottostanno in genere a regole a sé.
In linea di massima no. Un contratto di lavoro può quindi essere concluso anche verbalmente (art. 320 CO). Si può addirittura presumere l'esistenza di un contratto di lavoro anche se apparentemente non vi è stata alcuna intesa contrattuale. Il semplice fatto che il datore di lavoro accetti una prestazione di cui deve presumere che sia prestata solo a pagamento è infatti sufficiente per far sì che siano applicabili le disposizioni giuridiche concernenti il diritto del contratto di lavoro (art. 320 cpv. 2 CO).
In casi eccezionali è richiesta la forma scritta. È il caso per il contratto di tirocinio, valido unicamente se è stato concluso per iscritto (art. 344a CO). È il caso in parte anche per il contratto d'impiego del commesso viaggiatore, (contratto di lavoro dei collaboratori del servizio esterno) per il quale importanti punti devono essere messi per iscritto e - in caso di omissione - si applicano le disposizioni del diritto delle obbligazioni (art. 347a CO). Anche nel contratto normale di lavoro vi sono delle clausole che richiedono la forma scritta, ad esempio la rinuncia a un indennizzo per le ore supplementari prestate (art. 321c cpv. 3 CO).
A titolo di prova e per motivi di chiarezza è sempre raccomandabile stipulare i contratti di lavoro per iscritto. È anche possibile e ammissibile convenire che il contratto di lavoro negoziato sia valido unicamente se stipulato per iscritto e firmato da entrambe le parti. Una tale riserva della forma scritta è possibile anche per le successive modifiche del contratto. Ciò può però rivelarsi problematico poiché possono sorgere problemi giuridici se per disattenzione si omette di formulare per iscritto una modifica del contratto (compresa qualsiasi modifica del salario).
La legge impone al datore di lavoro degli obblighi d'informazione al momento della conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o per più di un mese (art. 330b CO). In questi casi, il datore di lavoro deve informare per iscritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l'inizio del rapporto di lavoro, su:
- il nome dei contraenti,
- la data d'inizio del rapporto di lavoro,
- la funzione del lavoratore,
- il salario e gli eventuali supplementi salariali,
- la durata settimanale del lavoro.
Se elementi contrattuali soggetti all'obbligo d'informare sono modificati durante il rapporto di lavoro, anche queste modifiche devono essere comunicate per iscritto al lavoratore al più tardi un mese dopo la loro entrata in vigore.
L'obbligo d'informazione contribuisce alla certezza del diritto nel rapporto di lavoro. La sua violazione non ha tuttavia alcun influsso sulla validità del contratto.
Ultima modifica 10.01.2022