Le seguenti risposte si riferiscono ai rapporti di lavoro basati su un contratto di diritto privato. Ricordiamo che in questo ambito solo il giudice civile è competente a prendere una decisione in caso di litigio. Queste risposte sono quindi puramente indicative e non vincolanti. Inoltre, queste risposte non si applicano, o solo entro certi limiti, ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, come i posti di lavoro nell’Amministrazione o in imprese statali, che sottostanno in genere a regole a sé.
Le ore di lavoro che superano la durata del lavoro stabilita contrattualmente sono ore supplementari. La durata contrattuale del lavoro è definita nel contratto individuale di lavoro, in un CCL o eventualmente in un CNL. In assenza di una disposizione contrattuale concernente la durata del lavoro, ai sensi del CO si applica la «durata del lavoro d'uso» (art. 321c cpv. 1 CO).
Anche per i lavoratori occupati a tempo parziale fa stato la durata del lavoro convenuta contrattualmente. Le ore di lavoro che vanno oltre tale durata sono considerate ore supplementari. Il contratto stabilisce tuttavia spesso che solo la durata del lavoro che supera la durata del lavoro usuale all'interno dell'impresa dà diritto a un indennizzo delle ore supplementari. Un accordo di questo tipo è legittimo.
Per principio, i lavoratori devono prestare unicamente il carico di lavoro convenuto contrattualmente. A titolo eccezionale sono tuttavia tenuti a prestare ore supplementari se sono soddisfatte le seguenti condizioni (art. 321c cpv. 1 CO):
- Necessità
Le ore supplementari devono essere necessarie, ad esempio in caso di volume di lavoro notevole o urgente. Tale condizione non è soddisfatta se le ore supplementari possono essere facilmente evitate facendo appello a lavoratori ausiliari disponibili o con una miglior organizzazione. - Nessuna sollecitazione eccessiva delle capacità fisiche e psichiche del lavoratore
Le ore supplementari non devono comportare una sollecitazione eccessiva delle capacità fisiche e psichiche del lavoratore. - Esigibilità
Le ore supplementari devono poter essere pretese dal lavoratore in buona fede. Il soddisfacimento di questa condizione dipende molto dalla situazione specifica. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, l'esigibilità va valutata tenendo presente che accanto al posto a tempo parziale i lavoratori possono avere anche altri impegni. - Rispetto delle disposizioni della legge sul lavoro (LL) concernenti la durata del lavoro e del riposo
Dettagli figurano in particolare agli articoli 9 segg. LL nonché 13 segg. OLL 1 o nel promemoria sulle ore di lavoro e di riposo al seguente link:
Per lavoro straordinario s'intende la durata del lavoro che supera la durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro (le ore supplementari sono invece quelle che superano la durata del lavoro convenuta contrattualmente)2. Per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri nonché il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto (con più di 50 lavoratori), la legge sul lavoro consente al massimo 45 ore di lavoro alla settimana. Nelle altre aziende, la durata massima del lavoro è di 50 ore alla settimana (art. 9 LL).
Esempio: durante una determinata settimana, un lavoratore di un'azienda industriale lavora 52 ore. Siccome ai sensi dell'articolo 9 LL la durata massima del lavoro è di 45 ore, questo lavoratore ha prestato 7 ore di lavoro straordinario. Se il suo contratto di lavoro prevede una durata del lavoro di 40 ore alla settimana, a queste si aggiungono altre 5 ore supplementari.
Il lavoro straordinario e il lavoro supplementare si distinguono per il fatto che l'indennizzo per il lavoro supplementare può essere escluso mediante accordo contrattuale, mentre quello per il lavoro straordinario no. La legge sul lavoro prevede tuttavia una restrizione per il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri nonché il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto: sussiste l'obbligo di indennizzo solo se il lavoro straordinario supera 60 ore all'anno (art. 13 cpv. 1 LL).
Vanno retribuite:
- le ore supplementari ordinate espressamente dal datore di lavoro (indipendentemente dal fatto che fossero necessarie o meno) e
- le ore supplementari non ordinate espressamente dal datore di lavoro, a condizione che fossero necessarie o siano state considerate necessarie dal lavoratore in buona fede (il lavoratore deve comunque informarne il datore di lavoro). È il caso anche quando il datore di lavoro accetta la prestazione di ore supplementari senza opposizione.
Non è invece prevista alcuna retribuzione se:
- tale retribuzione è stata esclusa mediante un accordo scritto tra le parti o
- la retribuzione è esclusa da un eventuale CCL o CNL applicabile.
Per i lavoratori con funzioni dirigenziali, di norma la durata del lavoro non è definita in ore. Si parte dal presupposto che la prestazione di più ore sia compresa nel salario superiore, ma ciò va disciplinato contrattualmente.
È anche possibile convenire per iscritto che le ore supplementari siano retribuite senza supplemento o con un supplemento inferiore al 25 per cento (ovviamente è ammissibile anche un supplemento superiore).
Per il lavoro straordinario, la retribuzione non può essere esclusa per contratto.
Sussistono le seguenti possibilità:
- pagamento del salario convenuto più un supplemento almeno del 25 per cento (art. 321c cpv. 3 CO);
- compensazione mediante un congedo almeno della stessa durata se il lavoratore e il datore di lavoro sono d'accordo. In caso di compensazione mediante congedo la legge non prevede alcun supplemento. Tale compensazione è ammessa se è già prevista nel contratto di lavoro o, in assenza di una clausola contrattuale, se il lavoratore è d'accordo con il fatto che le ore supplementari siano retribuite mediante un congedo invece che mediante un pagamento in denaro (art. 321c cpv. 2 CO);
- mediante accordo scritto, CNL o CCL è possibile anche prevedere un'altra soluzione. È anche possibile escludere il supplemento del 25 per cento o la piena retribuzione delle ore supplementari.
Ultima modifica 10.01.2022