Misure di protezione

In linea di principio, al fine di limitare l’esposizione dei lavoratori a sostanze dannose vanno dapprima adottate misure tecniche o organizzative (aspirazione locale dell’aria, ventilazione ecc.). Qualora queste non siano sufficienti per portare l’esposizione a un livello accettabile, occorre utilizzare anche un equipaggiamento di protezione personale, che va esaminato e adeguato conformemente alla valutazione dei rischi.

Misure di protezione tecnico-organizzative

Il fabbricante di una sostanza o di un preparato chimico deve indicare al punto 7.1 della scheda di dati di sicurezza (SDS), conformemente all’articolo 20 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), le precauzioni da adottare per garantire un utilizzo sicuro.

Il fabbricante deve indicare le misure di protezione da adottare per garantire un utilizzo sicuro della sostanza chimica, in particolare le misure di natura tecnica quali:

  • misure di contenimento per la riduzione del rilascio della sostanza o del preparato,
  • misure di ventilazione locale o generale,
  • misure volte a prevenire la formazione di aerosol e polveri,
  • misure di prevenzione degli incendi,
  • misure volte a prevenire la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili,
  • misure volte a ridurre il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi.

Per le sostanze e le miscele destinate a usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e funzionali. Se è allegato uno scenario di esposizione vi si può fare riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha elaborato una valutazione della sicurezza chimica per la miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per la miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici di settore o dell'industria, vi si può fare riferimento in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione).

Per maggiori informazioni sulle questioni riguardanti la ventilazione e l'inquinamento dell'aria si rimanda alle Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, capitolo 2, sezione 2, articoli 17 e 18 (Indicazioni relative all'ordinanza 3).


Misure di protezione personale

Secondo l’articolo 20 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) la scheda di dati di sicurezza (SDS) deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 453/2010. Uno di questi requisiti sancisce l’obbligo per il fabbricante di fornire le seguenti informazioni sui dispositivi di protezione individuale al punto 8 della SDS..

a. Protezioni per occhi/volto

Va specificato il tipo di protezione per gli occhi/il volto richiesto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto. Esempi: vetri di sicurezza, occhiali protettivi, maschera facciale.

b. Protezione della pelle

i. Protezione delle mani

Specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto nonché tenendo presenti l'entità e la durata dell'esposizione dermica, compresi:

  • il tipo di materiale ed il suo spessore,
  • tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti.

Se necessario, indicare eventuali misure supplementari per la protezione delle mani.

ii. Altro

Se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, va specificato il tipo e la qualità dei dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi alla sostanza o miscela e al potenziale di contatto.
Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari.

c. Protezione respiratoria:

Per gas, vapori, nebbie o polveri, va specificato il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere idonee (p.es. maschere intere, semimaschere e quarti di maschera e filtri adeguati), oppure gli autorespiratori.

d. Pericoli termici

Quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali che presentano un pericolo termico, va dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi.
Qui di seguito riportiamo un elenco (non esaustivo) delle norme relative ai dispositivi di protezione individuale che devono utilizzare i lavoratori che manipolano sostanze o preparati chimici.

  • Protezione degli occhi:
    EN 166
  • Guanti di protezione:
    EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3
  • Indumenti di protezione:
    EN 13832, EN 340, EN 14605
  • Protezione respiratoria:
    EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149

Per maggiori informazioni sui dispositivi di protezione individuale si rimanda alle Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, capitolo 2, sezione 6, articoli 27 e 28 (Indicazioni relative all'ordinanza 3).

Ultima modifica 07.04.2016

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