Moduli - Dichiarazione di non riesportazione (EUC)
(Concerne solo le agenzie governative quali destinatarie finali delle esportazioni!)
Secondo l'articolo 18 della legge sul materiale bellico e l'articolo 5a dell'ordinanza sul materiale bellico, di norma la SECO rilascia
l'autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico soltanto dietro presentazione di una dichiarazione di non riesportazione. Si tratta di un documento in cui il destinatario del materiale bellico (un’agenzia governativa[1]) dichiara che non riesporterà a sua volta il materiale. Tale procedura è concepita per evitare che il materiale bellico inviato all'estero venga riesportato, contro il volere della Svizzera, in Paesi per i quali l'autorizzazione d'esportazione non sarebbe stata concessa.
[1] Per esempio un corpo di polizia; un’autorità doganale; un ministero
della difesa; un’azienda statale ecc.