Autorizzazione d'import e Dichiarazione di integrazione
Conformemente all‘articolo 5a dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB), per l'esportazione di materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo occorre, al momento di presentare la domanda d'esportazione, addurre la prova che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d'importazione o che quest'ultima non è necessaria.
Contemporaneamente alla presentazione della rispettiva domanda d'esportazione occorre inoltrare alla SECO l'autorizzazione d‘importazione (eventualmente il permesso generale d'importazione) dello Stato di destinazione finale e, a partire da un valore della merce di 100'000.- franchi, esibire a titolo supplementare, una dichiarazione che all'estero gli assemblaggi o le componenti in questione saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche (dichiarazione di integrazione).
Inoltre, la percentuale dei costi di produzione delle componenti o degli assemblaggi forniti dalla Svizzera deve essere
inferiore al 50 percento (in caso di paesi dell’allegato 2 OMB) rispettivamente al 30 percento (per tutti gli altri paesi) dei costi di produzione del prodotto finale (materiale completo). I costi di produzione devono essere calcolati sulla base degli International Financial Reporting Standards (IFRS) (cfr. tabella).