Autorizzazione d'importazione e Dichiarazione di integrazione

Autorizzazione d'import e Dichiarazione di integrazione

Conformemente all‘articolo 5a dell'ordinanza sul materiale bellico  (OMB), per l'esportazione di materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo occorre, al momento di presentare la domanda d'esportazione, addurre la prova che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d'importazione o che quest'ultima non è necessaria.

Contemporaneamente alla presentazione della rispettiva domanda d'esportazione occorre inoltrare alla SECO l'autorizzazione d‘importazione (eventualmente il permesso generale d'importazione) dello Stato di destinazione finale e, a partire da un valore della merce di 100'000.- franchi, esibire a titolo supplementare, una dichiarazione che all'estero gli assemblaggi o le componenti in questione saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche (dichiarazione di integrazione).

Inoltre, la percentuale dei costi di produzione delle componenti o degli assemblaggi forniti dalla Svizzera deve essere
inferiore al 50 percento (in caso di paesi dell’allegato 2 OMB) rispettivamente al 30 percento (per tutti gli altri paesi) dei costi di produzione del prodotto finale (materiale completo). I costi di produzione devono essere calcolati sulla base degli International Financial Reporting Standards (IFRS) (cfr. tabella).

 

Dichiarazione di integrazione per i Paesi elencati nell'allegato 2 dell'OMB

Questo modello deve essere utilizzato per le esportazioni verso i Paesi elencati nell'allegato 2 OMB.I
Paesi dell'allegato 2 OMB sono: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna, Svezia, Ungheria e USA.

Dichiarazione di integrazione per gli altri Paesi

Questo modello deve essere utilizzato per le esportazioni verso i Paesi non elencati nell'allegato 2 OMB.

Se lo Stato di destinazione finale non rilascia un‘autorizzazione d'importazione per il materiale bellico in questione, occorre presentare alla SECO un certificato internazionale di importazione dello Stato di destinazione finale. Se lo Stato di destinazione finale non rilascia per il materiale bellico in questione un'autorizzazione d'importazione, né un certificato di importazione o una conferma che tale autorizzazione non è necessaria, il/la richiedente deve comunicarlo per scritto alla SECO.

Nichtwiederausfuhr-Erklaerungen_it

Ultima modifica 28.06.2022

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