Il capitolo sulla composizione delle controversie prevede una procedura per la risoluzione delle controversie relative alla corretta interpretazione o applicazione dell’accordo. Gli ALS stipulati dall’AELS stabiliscono che le divergenze tra le parti devono essere risolte, ove possibile, mediante consultazioni. Questi ALS prevedono anche una procedura di arbitrato qualora i mezzi diplomatici non portino a una soluzione. Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso ed è composto da tre giudici esperti. Esso valuta in modo vincolante e definitivo la compatibilità della misura contestata con l’ALS.
FAQ Composizione delle controversie
Fino ad oggi non sono state avviate procedure di composizione delle controversie né contro la Svizzera né da parte sua. Le consultazioni all’interno del comitato misto sono finora bastate per risolvere ogni contesa. La possibilità di una procedura di composizione delle controversie ha soprattutto un effetto preventivo: consente infatti di esercitare una certa pressione per trovare un consenso. Rispetto all’arbitrato, che sfocia in un risultato vincolante imposto da una terza parte, le consultazioni permettono di trovare soluzioni pragmatiche a cui la parte convenuta accetta di conformarsi.
Solo dopo che la fase di consultazione è stata completata e non si è giunti a una soluzione, la parte attrice può chiedere la costituzione di un tribunale arbitrale. Ognuna delle parti in causa nomina un giudice. I due giudici selezionano il terzo, che presiederà il tribunale.
Sì, a meno che le parti non decidano altrimenti.
La Svizzera mira a condurre dibattiti pubblici, a condizione che non vengano trattate informazioni riservate. Tuttavia, alcuni ALS prevedono dibattiti a porte chiuse, simili a quelli dell’OMC.
Un privato non può intentare una procedura di composizione di una controversia nell’ambito di un ALS. La legittimazione attiva spetta infatti unicamente alle parti contraenti, ossia agli Stati. Le autorità svizzere competenti decidono caso per caso se avviare una procedura di arbitrato. Oltre alle possibilità di successo in termini giuridici occorre considerare anche vari aspetti politici.
Il tribunale arbitrale valuta la compatibilità della misura contestata con l’ALS e può, se del caso, ordinare al convenuto di modificare la misura e di renderla conforme all’accordo. Non sono previste sanzioni nei confronti della parte che ha violato un ALS. Se il convenuto non provvede ad adeguare la misura, può essere avviata un’altra procedura, che può portare a un risarcimento o alla sospensione di determinati vantaggi.
Sì, è possibile una procedura presso l’OMC, purché le disposizioni contestate dell’ALS siano le stesse previste dall’accordo OMC. In generale, gli ALS svizzeri prevedono che la controversia possa essere risolta presso i tribunali di entrambi gli organismi, a discrezione della parte lesa. Il foro scelto è quindi interpellato ad esclusione dell’altro. Nel caso di disposizioni divergenti dall’accordo OMC, è disponibile solo il foro dell’ALS.
Ultima modifica 04.09.2020