Le regole d’origine sono un criterio determinante per stabilire quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffali nell’ambito di un ALS. I prodotti originari, per essere considerati tali, devono essere stati interamente ottenuti o fabbricati (p. es. mucca nata e allevata in Svizzera) oppure lavorati o trasformati in misura sufficiente nel territorio di uno Stato partner dell’ALS (p. es. fabbricazione di una macchina che contiene anche componenti esteri). In un contesto in cui i prodotti integrano sempre più fattori produttivi di Paesi diversi e i processi di produzione si estendono su scala internazionale, è necessario disporre di regole d’origine semplici e liberali.
Le regole d’origine contenute negli ALS sono costituite da disposizioni materiali (disciplinate perlopiù in un allegato) e da cosiddette regole di lista (regole specifiche per prodotto, product specific rules, PSR). Le disposizioni definiscono tra l’altro ciò che si intende per prodotto originario, quali norme si applicano al trasporto da una parte contraente all’altra, quali certificati d’origine sono utilizzati, come è regolato il controllo a posteriori dei certificati d’origine e a quali altri aspetti occorre prestare attenzione nell’attività di importazione ed esportazione. Nelle regole di lista ogni prodotto è assoggettato a una regola che stabilisce il grado di lavorazione o trasformazione minimo affinché il prodotto finale possa essere considerato originario di una parte contraente ai sensi dell’ALS. Le disposizioni e le regole di lista variano generalmente da un accordo all’altro in base agli interessi e alle sensibilità che le parti contraenti fanno valere nei confronti dei vari partner commerciali. Affinché i produttori svizzeri possano beneficiare di un determinato ALS, le regole di lista devono rispecchiare i processi di lavorazione o trasformazione attuali dei produttori svizzeri.
FAQ Regole d’origine
Come l’intero contenuto di un ALS, anche le regole di lista sono il risultato di un processo negoziale. All’inizio dei negoziati le posizioni sono spesso divergenti in quanto riflettono le aspettative dell’economia e della politica economica di ciascun Paese. Ne consegue automaticamente che nel definire queste regole un Paese può essere più o meno flessibile, mentre un altro può avere le proprie sensibilità. Le soluzioni individuali con i diversi partner negoziali sfociano in regole di lista diversificate nei vari ALS.
Le regole d’origine sono generalmente disciplinate in un allegato. La direttiva 30 (R-30) dell’Amministrazione federale delle dogane contiene dei link che dalle regole d’origine rilevanti rimandano agli ALS dei singoli Paesi (colonne «Disposizioni in materia d’origine» e «Elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie»).
Ultima modifica 10.09.2020