I dazi possono essere aumentati solo temporaneamente come misura di salvaguardia commerciale per proteggere la propria economia se un ramo economico rischia di subire seri danni. Simili misure sono applicabili ad esempio se le sovvenzioni di una parte compromettono pesantemente gli scambi, se le imprese di un Paese approdano sul mercato di un’altra parte contraente con prezzi eccessivamente bassi o se le preferenze tariffali negoziate danneggiano i rami economici nazionali. Le disposizioni degli ALS si basano in gran parte sulle normative dell’OMC e integrano inoltre obblighi di consultazione e informazione impostati sul rapporto bilaterale.
Le misure di salvaguardia colpiscono spesso inaspettatamente l’economia d’esportazione. Questo modo di agire mette a rischio la certezza del diritto nei rapporti commerciali ed è tanto più ingiustificato se dettato da motivi protezionistici. Nei suoi negoziati di libero scambio la Svizzera si batte per l’esclusione reciproca di misure antidumping. Cerca inoltre, ove possibile, di pattuire deroghe reciproche alle misure di salvaguardia dell’OMC se le importazioni non arrecano seri danni. Tuttavia, ciò non è sempre fattibile perché molti Paesi non sono disposti a fare concessioni su questo punto.
FAQ Misure di salvaguardia commerciale
Le misure di salvaguardia commerciale sono disciplinate nelle normative dell’OMC. Gli ALS rimandano in generale a queste disposizioni, a meno che la Svizzera non riesca ad esempio a ottenere l’esclusione reciproca dei dazi antidumping. Negli ALS vengono inoltre stabiliti obblighi di consultazione e di informazione. Tali consultazioni consentono a entrambe le parti di comprendere meglio i rispettivi sistemi giuridici e le motivazioni che rendono auspicabili certe misure. L’obiettivo ultimo è aumentare la certezza del diritto a favore dell’economia d’esportazione, impedendo per quanto possibile l’applicazione di misure dagli effetti protezionistici.
Gli Stati dell’AELS non applicano misure antidumping. Nello stesso ordine di idee, le loro imprese non praticano all’estero un dumping dei prezzi che potrebbe danneggiare le economie locali. Ciò nonostante, anche le imprese svizzere possono subire misure antidumping se queste vengono adottate abusivamente a scopi protezionistici. L’intento delle misure antidumping – che è quello di combattere l’abbassamento eccessivo dei prezzi – è spesso raggiunto più efficacemente con le norme nazionali sulla concorrenza che attraverso questo tipo di misure. Escludere la loro applicazione permette in definitiva di aumentare la sicurezza giuridica e quindi la sicurezza della pianificazione per gli operatori economici interessati.
No, finora la Svizzera non ha adottato misure di salvaguardia. Bisogna considerare che, dall’altro verso, queste misure si ritorcono anche contro la propria economia e i propri consumatori perché inducono prezzi eccessivi e una minore varietà dei prodotti.
Il 23 marzo 2018 gli USA hanno introdotto nuovi dazi all’importazione del 25 % per determinati prodotti di acciaio e del 10 % per determinati prodotti di alluminio, adducendo al riguardo motivi di sicurezza nazionale. Questi dazi si applicano anche alle importazioni dalla Svizzera. Il 19 luglio 2018 l’UE ha emanato misure di salvaguardia sotto forma di contingenti doganali sulle importazioni di prodotti di acciaio da Paesi terzi. Queste misure, che rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2021, riguardano anche le importazioni di acciaio dalla Svizzera verso l’UE. In passato si sono inoltre verificati casi sporadici di misure antidumping rivolte contro i prodotti provenienti dalla Cina, che hanno avuto ripercussioni dirette anche per le imprese elvetiche operanti nella trasformazione di questi prodotti.
Ultima modifica 10.09.2020