Il comitato misto è composto da rappresentanti degli Stati dell’AELS e del partner contraente e si riunisce di norma ogni due anni o a seconda della necessità. Nel corso di tali incontri possono essere discusse tutte le questioni relative all’ALS, come ad esempio l’adeguamento delle disposizioni nei vari settori summenzionati nonché le eventuali difficoltà nella loro attuazione. Per facilitare il proprio lavoro, un comitato misto può istituire dei sottocomitati. Il rapporto sul commercio estero riporta di volta in volta le decisioni formali e informali dei comitati misti.
FAQ Comitato misto
Gli ALS conferiscono ai comitati misti la competenza di sorvegliare l’attuazione dell’accordo, di esaminare la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre misure restrittive, e di monitorare l’ulteriore sviluppo dell’accordo. I comitati misti possono istituire sottocomitati e gruppi di lavoro e supervisionare il loro lavoro. Inoltre, le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo vengono discusse in primo luogo nell’ambito di consultazioni in seno a questi organi. Infine, i comitati misti decidono anche in merito alle modifiche degli allegati e delle appendici. Ogni decisione presa dal comitato misto deve essere esaminata in conformità al diritto svizzero, indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo, al fine di determinare la competenza nazionale in materia. Per le decisioni di portata limitata, la competenza spetta al Consiglio federale. In caso di conseguenze di più ampia portata, le decisioni del comitato misto devono essere approvate dall’Assemblea federale.
No, i rapporti delle riunioni dei comitati misti non vengono pubblicati. I risultati più importanti sono però trattati nel contesto del rapporto della Confederazione sulla politica economica esterna. Le decisioni dei comitati misti, che possono riguardare anche i diritti e gli obblighi di soggetti privati, sono successivamente pubblicate sul sito internet dell’AELS.
Alle riunioni dei comitati misti partecipano le persone delegate a tale scopo dalle parti. In Svizzera questo aspetto è disciplinato dalle direttive del 7 dicembre 2012 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali. Di norma, fanno parte delle delegazioni i rispettivi esperti nei settori specialistici su cui vertono le riunioni.
Ultima modifica 04.09.2020