Le disposizioni sulla concorrenza contenute negli ALS conclusi dalla Svizzera o dagli Stati dell’AELS intendono garantire che la liberalizzazione degli scambi nel quadro dell’ALS non sia, viceversa, ostacolata, limitata o falsata da pratiche commerciali anticoncorrenziali delle imprese. Di conseguenza, la preclusione del mercato mediante accordi tra imprese (p. es. sui prezzi, sulle quantità immesse nel mercato o nelle aree di mercato) o un comportamento abusivo da parte di imprese in posizione dominante non è compatibile con gli ALS. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese pubbliche.
L’applicazione di questi principi è di competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza, anche se negli ALS possono essere concordate norme sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le rispettive autorità. Se il comportamento anticoncorrenziale pregiudica il commercio tra le parti, ciascuna di esse può richiedere consultazioni. In caso di effetti negativi persistenti, la parte interessata può adottare opportune misure, che devono essere proporzionate e incidere il meno possibile sul funzionamento dell’ALS.
FAQ Concorrenza
Negli ALS svizzeri le disposizioni in materia di concorrenza integrano quelle sull’accesso al mercato. L’apertura dei mercati resa possibile dagli accordi non deve essere preclusa da comportamenti anticoncorrenziali di imprese. La concezione e l’applicazione del diritto della concorrenza variano notevolmente da un Paese all’altro. Pertanto, le disposizioni sulla concorrenza nell’ambito degli ALS sono solitamente limitate ai principi generali del diritto internazionale della concorrenza e ai meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni.
Sì, in base alla sua legge sui cartelli la Svizzera può adottare misure se le limitazioni della concorrenza all’estero incidono sulla concorrenza interna. Ciò vale anche se le circostanze non sono punibili secondo la legge straniera. La maggior parte degli ALS conclusi dalla Svizzera contiene disposizioni che prevedono espressamente tali misure.
Ultima modifica 04.09.2020