Concorrenza

Le disposizioni sulla concorrenza contenute negli ALS conclusi dalla Svizzera o dagli Stati dell’AELS intendono garantire che la liberalizzazione degli scambi nel quadro dell’ALS non sia, viceversa, ostacolata, limitata o falsata da pratiche commerciali anticoncorrenziali delle imprese. Di conseguenza, la preclusione del mercato mediante accordi tra imprese (p. es. sui prezzi, sulle quantità immesse nel mercato o nelle aree di mercato) o un comportamento abusivo da parte di imprese in posizione dominante non è compatibile con gli ALS. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese pubbliche.

L’applicazione di questi principi è di competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza, anche se negli ALS possono essere concordate norme sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le rispettive autorità. Se il comportamento anticoncorrenziale pregiudica il commercio tra le parti, ciascuna di esse può richiedere consultazioni. In caso di effetti negativi persistenti, la parte interessata può adottare opportune misure, che devono essere proporzionate e incidere il meno possibile sul funzionamento dell’ALS.

FAQ Concorrenza

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/inhalt_freihandelsabkommen/wettbewerb.html