Gli Stati Uniti riducono con effetto retroattivo dal 14 novembre 2025 il dazio aggiuntivo forfettario sulle importazioni provenienti dalla Svizzera al 15 per cento. In cambio, la Svizzera riduce i dazi sulle importazioni dagli USA di determinati prodotti agricoli e della pesca. La base è costituita dalla dichiarazione d’intenti tra Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti pubblicata il 14 novembre 2025.
- Implementing Certain Tariff-Related Elements of the Framework for a United States-Switzerland-Liechtenstein Agreement on Fair, Balanced, and Reciprocal Trade
- CSMS # 67133044 - Guidance – Implementation of Tariff-Related Elements of the Framework for a United States-Switzerland-Liechtenstein Agreement
- Per domande specifiche sulle normative statunitensi in materia di importazioni e sui dazi doganali sulle importazioni dalla Svizzera rimandiamo alle informazioni dell’amministrazione doganale USA: U.S. Customs and Border Protection.
U.S. Customs and Border Protection helpline: traderemedy@cbp.dhs.gov
- Per ulteriori consulenze riguardanti le esportazioni dalla Svizzera negli Stati Uniti rivolgersi a Exporthelp di Switzerland Global Enterprise (S-GE):
Telefono: 0844 811 812
Mail: exporthelp@s-ge.com
Sito: S-GE ExportHelp | S-GE - Dazi doganali all'importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti (UDSC)
- Gli importatori, gli intermediari doganali e le associazioni di categoria dispongono di ulteriori informazioni.
Con l’entrata in vigore del nuovo regime doganale statunitense, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025, i dazi doganali applicabili alle merci svizzere saranno ridotti notevolmente. Al posto dell’attuale dazio aggiuntivo del 39 per cento, gli Stati Uniti applicheranno di norma un’aliquota doganale forfettaria massima del 15 per cento sulle importazioni svizzere. Le esenzioni al dazio aggiuntivo statunitense già in vigore per determinati prodotti farmaceutici e chimici nonché per l’oro e il caffè rimangono invariate. Inoltre, sulla base della dichiarazione d’intenti già citata, gli Stati Uniti aboliscono il dazio aggiuntivo forfettario per altri prodotti d’esportazione svizzeri, tra cui velivoli e determinate componenti aeronautiche, prodotti in gomma, cosmetici e farmaci generici. L’elenco sarà pubblicato nel Federal Register del governo USA. La Svizzera punta a ottenere ulteriori esenzioni.
Ai prodotti gravati da un dazio di oltre il 15 per cento già prima del 2 aprile 2025 saranno nuovamente applicate le aliquote precedenti. Rimangono invariati anche i dazi aggiuntivi settoriali di cui alla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, ad esempio su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso sui prodotti farmaceutici e i semiconduttori, la dichiarazione d’intenti specifica che gli eventuali dazi aggiuntivi settoriali imposti alla Svizzera non potranno superare il 15 per cento.
La Svizzera, in cambio, riduce le aliquote di dazio sui prodotti della pesca, sui frutti di mare e su determinati prodotti agricoli non sensibili sotto il profilo della nostra politica agricola. Per gli USA sono inoltre previsti dei contingenti bilaterali in esenzione da dazi (500 tonnellate all’anno di carne bovina, 1000 tonnellate di carne di bisonte e 1500 tonnellate di carne di pollame). Queste riduzioni tariffarie vengono attuate mediante l’ordinanza del 12 novembre 2025 sui dazi all’importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti e l’ordinanza del DEFR dell’8 dicembre 2025 concernente le regole d’origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti.
La data di applicazione retroattiva di queste concessioni di accesso al mercato è stata coordinata con gli Stati Uniti per garantire una riduzione simultanea dei dazi e sgravare il più possibile le aziende d’importazione. Gli importatori sia svizzeri che statunitensi potranno così chiedere alle rispettive autorità doganali competenti il rimborso dei dazi doganali versati in eccesso. Per le importazioni dagli USA, gli importatori svizzeri possono richiedere il rimborso dei dazi presentando una domanda di riesame. Per maggiori informazioni su questi rimborsi rimandiamo all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.
Con la limitazione dei dazi aggiuntivi statunitensi ad al massimo il 15 per cento, i dazi medi USA nei confronti della Svizzera ponderati in base al valore commerciale diminuiranno di circa il 10 per cento. Questo migliorerà notevolmente l’accesso al mercato statunitense per le nostre imprese. E anche la loro competitività sarà rafforzata, perché sul mercato statunitense torneranno a godere delle stesse condizioni delle imprese dell’UE o di altri partner commerciali degli USA con una struttura economica analoga.
La SECO informa costantemente i settori interessati in merito all’applicazione delle nuove norme e alle relative tariffe doganali.
Domande e risposte
In base alla dichiarazione d’intenti, gli Stati Uniti limiteranno al 15 % i dazi doganali aggiuntivi («reciprocal tariff») per le importazioni americane provenienti dalla Svizzera. Alle importazioni negli Stati Uniti continua ad applicarsi il dazio della nazione più favorita (NPF).
Se il dazio NPF è inferiore al 15 %, il dazio aggiuntivo specifico per Paese sarà integrato fino al limite massimo del 15 %. Se il dazio NPF è superiore al 15 %, si applicherà solo il dazio NPF, senza dazi supplementari.
Le attuali eccezioni ai dazi doganali aggiuntivi previste nell’allegato II del decreto statunitense 14257 rimangono in vigore. Esse riguardano in particolare i prodotti farmaceutici, alcuni prodotti chimici, l’oro e il caffè.
Inoltre, gli Stati Uniti sospenderanno anche i dazi doganali aggiuntivi specifici per Paese sulle importazioni dalla Svizzera da essi ritenute significative. Ciò avviene sulla base dell’allegato III del decreto statunitense 14257 («Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners», il cosiddetto allegato PTAAP) e riguarda ad esempio gli aeromobili, i farmaci generici, i prodotti in gomma e i cosmetici.
È inoltre previsto che, per i prodotti farmaceutici e i semiconduttori, gli eventuali dazi aggiuntivi futuri derivanti da indagini ancora in corso (sezione 232 dello US-Trade Expansion Act), non superino il 15 %. Ciò garantisce che tali prodotti non siano soggetti in futuro a dazi aggiuntivi settoriali eccessivamente elevati.
La dichiarazione d’intenti prevede inoltre che la Svizzera e gli Stati Uniti cooperino in settori economici rilevanti oggetto di indagini o di misure secondo la sezione 232, anche al fine di continuare a ridurre ed evitare dazi settoriali aggiuntivi.
Nella dichiarazione d’intenti la Svizzera esprime la sua intenzione di continuare a concedere agli Stati Uniti dazi doganali allo 0 % su tutti i prodotti industriali, come già avviene attualmente.
Inoltre, la Svizzera abolisce i dazi doganali sul pesce e sui frutti di mare, nonché su alcuni prodotti agricoli statunitensi. Si tratta di prodotti non sensibili per la politica agricola elvetica.
Nella dichiarazione d’intenti la Svizzera concede inoltre agli Stati Uniti dei contingenti tariffari bilaterali in esenzione doganale su alcuni prodotti di esportazione statunitensi: 500 tonnellate per la carne bovina, 1000 tonnellate per la carne di bisonte e 1500 tonnellate per la carne di pollame.
Queste riduzioni doganali sono conformi agli obiettivi della politica agricola svizzera. Non si prevedono ripercussioni sulla produzione indigena né sul livello dei prezzi nel nostro Paese.
La Svizzera e gli Stati Uniti esprimono inoltre l’intenzione di cooperare nel settore delle misure non tariffarie. Ciò riguarda in particolare il trattamento nazionale degli organismi di valutazione della conformità e il riconoscimento di determinate norme statunitensi come base per le prescrizioni tecniche volte a facilitare l’importazione di autoveicoli e dispositivi medici statunitensi.
Un elemento centrale della dichiarazione d’intenti è anche l’annuncio da parte di alcune aziende svizzere di investire almeno 200 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni. Un terzo di questa somma dovrebbe essere investito entro il 2026, il che corrisponde all’orizzonte temporale dei progetti previsti.
Gli acquisti non fanno parte della dichiarazione d’intenti.
Nell’ambito dei negoziati la Svizzera ha proposto agli Stati Uniti, previa consultazione del settore privato, l’acquisto di determinate merci americane.
Ciò comprende sia gli appalti pubblici, come l’acquisto di armamenti, sia gli acquisti privati, come le fonti energetiche.
Le concessioni accordate in materia di accesso al mercato nel settore agricolo riguardano prodotti non sensibili dal punto di vista della politica agricola.
Le concessioni nei settori più sensibili, come quello della carne bovina e del pollame, sono state accordate nell’ambito di contingenti tariffari bilaterali al fine di tenere conto degli interessi e delle sensibilità in materia di politica agricola.
Non si prevedono ripercussioni significative sulla produzione indigena né sul livello dei prezzi in Svizzera.
Si tratta di:
- Alcuni tipi di frutta (arance, ananas, pompelmi)
- Varie noci fresche e secche
- Alcune bevande alcoliche (whisky, rum, liquori, birra)
- Preparati alimentari quali gli integratori alimentari
- Prodotti del tabacco
- Caffè
Sono principalmente merci di origine tropicale.
La Svizzera si è dichiarata disposta a collaborare con gli Stati Uniti per introdurre misure specifiche volte a semplificare le importazioni di carne di pollame dagli Stati Uniti. Ciò non costituisce però un riconoscimento degli standard o dei metodi di produzione americani.
Il Consiglio federale sottolinea il suo impegno a favore della produzione nazionale, che considera un elemento importante per la sicurezza dell’approvvigionamento. La Svizzera non è tuttavia autosufficiente: quasi il 40 % della carne di pollame consumata sul suo territorio è importata.
Il Consiglio federale continua a impegnarsi a favore della salute pubblica e della sicurezza alimentare in Svizzera, anche nel caso dei prodotti importati.
La Svizzera e gli Stati Uniti intendono cooperare al fine di semplificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari in materia di etichettatura e certificazione, in particolare per la carne bovina, la carne di bisonte e i prodotti lattiero-caseari.
La cooperazione prevista non significa in alcun modo che la Svizzera riprenderà le prescrizioni statunitensi o abbandonerà i propri standard.
L’obiettivo è armonizzare meglio le procedure delle due parti e facilitare la cooperazione, nel pieno rispetto degli elevati requisiti svizzeri in materia di sicurezza alimentare.
Per quanto riguarda l’immatricolazione di veicoli per il mercato svizzero in conformità con il diritto svizzero, è stata espressa l’intenzione di cooperare al fine di semplificare il riconoscimento delle norme americane.
Ciò non riguarda né l’adozione di normative né l’impegno a immatricolare determinati tipi di veicoli.
I prodotti farmaceutici sono attualmente esenti da dazi aggiuntivi, ma sono oggetto di un’indagine (la cosiddetta sezione 232) che potrebbe portare all’imposizione di dazi doganali aggiuntivi.
Nella dichiarazione d’intenti gli Stati Uniti si sono impegnati a limitare al massimo al 15 % i dazi doganali aggiuntivi sui prodotti farmaceutici provenienti dalla Svizzera qualora tali dazi dovessero essere introdotti.
La dichiarazione d’intenti prevede che la Svizzera e gli Stati Uniti rafforzino la loro cooperazione nel campo della sicurezza economica, in particolare per quanto riguarda le sanzioni e i controlli all’esportazione. È menzionata anche l’intenzione di cooperare nel campo delle catene di approvvigionamento e degli investimenti diretti esteri.
La dichiarazione d’intenti tra gli Stati Uniti e la Svizzera non contiene alcun obbligo di riprendere le sanzioni o altre misure statunitensi nei confronti di Paesi terzi.
In quanto Stato sovrano, la Svizzera decide in modo indipendente e sulla base del proprio diritto se e in quali ambiti adottare misure adeguate per proteggere i propri interessi nazionali.
La dichiarazione d’intenti fissa come obiettivo il raggiungimento di progressi significativi nel primo trimestre del 2026 e, se possibile, la conclusione di un accordo. Ciò riflette l’ambizione di porre le relazioni commerciali bilaterali su basi solide.
La conclusione di un accordo dipenderà dal raggiungimento di un risultato soddisfacente.
Il regime doganale statunitense del 10 dicembre 2025 entra in vigore con effetto retroattivo al 14 novembre 2025. Il dazio specifico per le importazioni dalla Svizzera viene così ridotto a un’aliquota massima del 15%.
Per le merci svizzere gravate già prima del 2 aprile 2025 da un’aliquota di dazio NPF superiore al 15 %, viene ora applicata l’aliquota NPF originaria senza dazio aggiuntivo.
Le esenzioni dal dazio aggiuntivo forfettario già in vigore per determinati prodotti farmaceutici e chimici nonché per l’oro e il caffè previste dall’allegato III dell’ordine esecutivo n. 14257 rimangono invariate.
Inoltre, in base all’allegato III «Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners» (PTAAP) dell’ordine esecutivo n. 14257, gli Stati Uniti applicano dazi aggiuntivi specifici per Paese alle importazioni dalla Svizzera che ritengono importanti. Sono interessati, ad esempio, velivoli, determinati prodotti e componenti aeronautici, prodotti in gomma, cosmetici e farmaci generici. L’elenco valido per la Svizzera è stato pubblicato nel Federal Register del governo USA. La Svizzera punta a ottenere ulteriori esenzioni.
Rimangono invariati i dazi aggiuntivi settoriali di cui alla Sezione 232, ad esempio su acciaio, alluminio, automobili, componenti automobilistici e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso sui prodotti farmaceutici e i semiconduttori, la dichiarazione d’intenti specifica che gli eventuali dazi aggiuntivi settoriali imposti alla Svizzera non potranno superare il 15 %.
La dichiarazione d’intenti prevede inoltre che la Svizzera e gli Stati Uniti collaborino in settori economici importanti interessati da indagini o misure ai sensi della Sezione 232 – anche al fine di prevenire e ridurre ulteriormente i dazi aggiuntivi.
L’entrata in vigore retroattiva garantisce che le operazioni di sdoganamento effettuate a partire dal 14 novembre 2025 siano soggette alle nuove disposizioni doganali sia negli Stati Uniti che in Svizzera. La base è costituita dalla dichiarazione d’intenti tra i due Stati firmata in tale data nonché dai rispettivi decreti di attuazione nella legislazione nazionale. Ciò garantisce un trattamento uniforme delle operazioni di sdoganamento. Gli esportatori svizzeri, in particolare, beneficiano di un notevole alleggerimento dei dazi aggiuntivi statunitensi durante il periodo natalizio.
La fornitura di informazioni giuridiche vincolanti sulle normative statunitensi in materia di importazione e dazi doganali è di competenza delle autorità statunitensi responsabili (v. contatto con l’amministrazione doganale statunitense / CBP). Quanto pubblicato su questa pagina ha puramente scopo informativo.
Ultima modifica 19.12.2025