Dopo l’abolizione dei dazi aggiuntivi specifici per Paese da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, il presidente americano ha introdotto una nuova aliquota forfettaria del 10 % avvalendosi di un’altra base legale. L’aliquota sarà applicata a tutti i partner commerciali e andrà ad aggiungersi ai dazi della nazione più favorita già in vigore. Alcuni prodotti elencati nell’allegato II del decreto esecutivo rimangono esenti dai dazi aggiuntivi, mentre i dazi aggiuntivi settoriali introdotti ai sensi della Sezione 232 continuano ad essere applicabili.
- Per domande specifiche sulle normative statunitensi in materia di importazioni e sui dazi doganali sulle importazioni dalla Svizzera rimandiamo alle informazioni dell’amministrazione doganale USA: U.S. Customs and Border Protection.
- U.S. Customs and Border Protection helpline: traderemedy@cbp.dhs.gov
- Per ulteriori consulenze riguardanti le esportazioni dalla Svizzera negli Stati Uniti rivolgersi a Exporthelp di Switzerland Global Enterprise (S-GE):
Telefono: 0844 811 812
Mail: exporthelp@s-ge.com
Sito: S-GE ExportHelp | S-GE - Dazi doganali all'importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti (UDSC)
- Gli importatori, gli intermediari doganali e le associazioni di categoria dispongono di ulteriori informazioni.
Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il presidente a imporre dazi doganali generalizzati. Così facendo la Corte abolito l’applicazione di tale legge da parte del governo per giustificare l’introduzione di dazi aggiuntivi su tutte le importazioni a partire dal 2 aprile 2025.
Tuttavia, il governo americano mantiene la sua linea di politica economica e commerciale e, poco dopo la pubblicazione della sentenza, appellandosi a un’altra base legale ha deciso di sostituire i dazi stabiliti in base all’IEEPA con nuovi dazi aggiuntivi. Questi ultimi sono entrati in vigore il 24 febbraio.
I nuovi dazi aggiuntivi introdotti ai sensi della Sezione 122 dello US Trade Act non si sommano a quelli specifici per Paese già in vigore, ma li sostituiscono per un periodo di 150 giorni e vengono applicati in aggiunta a quelli della nazione più favorita, precedenti al 2 aprile 2025. Il governo americano ha annunciato la preparazione di misure di politica commerciale basate su altri fondamenti giuridici, ma ha anche garantito il rispetto degli attuali accordi commerciali, come quello con la Svizzera.
Il Consiglio federale è stato informato in merito alla sentenza della Corte Suprema e alle decisioni del governo degli Stati Uniti.
Il Consiglio federale segue da vicino sviluppi e ripercussioni e ne discuterà in una delle prossime riunioni.
In base al mandato vigente, l’obiettivo dei negoziati in corso rimane quello di garantire all’economia svizzera condizioni quadro stabili sul mercato statunitense e, se possibile, di migliorarle.
La SECO informa costantemente i settori interessati in merito all’applicazione delle nuove norme e alle relative tariffe doganali.
Domande e risposte
La sentenza riguarda solo i cosiddetti dazi «reciproci» e i dazi aggiuntivi associati all’importazione di fentanyl sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
La base legale per questi dazi aggiuntivi, applicati a partire dal 2 aprile 2025, è stata giudicata insufficiente.
Altri dazi – in particolare quelli della nazione più favorita (Most Favoured Nation, MFN) e i dazi aggiuntivi settoriali ai sensi della Sezione 232 – restano in vigore.
Dal 24 febbraio 2026 è in vigore un’aliquota forfettaria del 10 %, che si aggiunge ai dazi MFN in vigore e sostituisce i dazi aggiuntivi IEEPA finora applicati (15 % nei confronti della Svizzera «unstacked», ossia compreso il dazio MFN).
I dazi aggiuntivi introdotti ai sensi della Sezione 232, ad esempio su acciaio e alluminio o automobili e parti di automobili, continuano ad essere esigibili.
L’aliquota del 10 % e i dazi aggiuntivi settoriali ai sensi della Sezione 232 non vengono riscossi in maniera cumulativa (non si sommano tra loro).
Le eccezioni valide finora per determinati settori, ad esempio l’oro e i prodotti farmaceutici, continuano in gran parte ad essere applicate e non sono soggette all’aliquota forfettaria del 10 %.
I nuovi dazi aggiuntivi introdotti ai sensi della Sezione 122 hanno durata limitata e sono validi per 150 giorni a partire dal 24 febbraio 2026. Scaduto tale termine, per prorogarli serve il consenso del Congresso degli Stati Uniti.
A seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026, gli importatori statunitensi (Importer of Record) possono chiedere il rimborso dei dazi pagati in eccesso. Spetta alle aziende, e in particolare agli importatori negli USA, presentare una richiesta corrispondente alle autorità statunitensi competenti.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito di S-GE nonché al punto di contatto ufficiale delle autorità doganali statunitensi preposte ai rimborsi:U.S. Customs and Border Protection ACH Refund Support Helpdesk Indianapolis (Indiana); telefono: (317) 298-1200, Ext. 1178, e-mail: gmb.achrefundsupport@cbp.dhs.gov
L’obiettivo dei negoziati è garantire alle imprese svizzere un accesso illimitato ai mercati esteri, nonché la certezza del diritto e della pianificazione a lungo termine. La negoziazione di un accordo commerciale giuridicamente vincolante con gli Stati Uniti rimane quindi importante.
Nella dichiarazione d’intenti la Svizzera esprime la sua intenzione di continuare a concedere agli Stati Uniti dazi doganali allo 0 % su tutti i prodotti industriali, come già avviene attualmente.
Inoltre, la Svizzera abolisce i dazi doganali sul pesce e sui frutti di mare, nonché su alcuni prodotti agricoli statunitensi. Si tratta di prodotti non sensibili per la politica agricola elvetica.
Nella dichiarazione d’intenti la Svizzera concede inoltre agli Stati Uniti dei contingenti tariffari bilaterali in esenzione doganale su alcuni prodotti di esportazione statunitensi: 500 tonnellate per la carne bovina, 1000 tonnellate per la carne di bisonte e 1500 tonnellate per la carne di pollame.
Queste riduzioni doganali sono conformi agli obiettivi della politica agricola svizzera. Non si prevedono ripercussioni sulla produzione indigena né sul livello dei prezzi nel nostro Paese.
La Svizzera e gli Stati Uniti esprimono inoltre l’intenzione di cooperare nel settore delle misure non tariffarie. Ciò riguarda in particolare il trattamento nazionale degli organismi di valutazione della conformità e il riconoscimento di determinate norme statunitensi come base per le prescrizioni tecniche volte a facilitare l’importazione di autoveicoli e dispositivi medici statunitensi.
Un elemento centrale della dichiarazione d’intenti è anche l’annuncio da parte di alcune aziende svizzere di investire almeno 200 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni. Un terzo di questa somma dovrebbe essere investito entro il 2026, il che corrisponde all’orizzonte temporale dei progetti previsti.
Le concessioni accordate in materia di accesso al mercato nel settore agricolo riguardano prodotti non sensibili dal punto di vista della politica agricola.
Le concessioni nei settori più sensibili, come quello della carne bovina e del pollame, sono state accordate nell’ambito di contingenti tariffari bilaterali al fine di tenere conto degli interessi e delle sensibilità in materia di politica agricola.
Non si prevedono ripercussioni significative sulla produzione indigena né sul livello dei prezzi in Svizzera.
La Svizzera si è dichiarata disposta a collaborare con gli Stati Uniti per introdurre misure specifiche volte a semplificare le importazioni di carne di pollame dagli Stati Uniti. Ciò non costituisce però un riconoscimento degli standard o dei metodi di produzione americani.
Il Consiglio federale sottolinea il suo impegno a favore della produzione nazionale, che considera un elemento importante per la sicurezza dell’approvvigionamento. La Svizzera non è tuttavia autosufficiente: quasi il 40 % della carne di pollame consumata sul suo territorio è importata.
Il Consiglio federale continua a impegnarsi a favore della salute pubblica e della sicurezza alimentare in Svizzera, anche nel caso dei prodotti importati.
La Svizzera e gli Stati Uniti intendono cooperare al fine di semplificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari in materia di etichettatura e certificazione, in particolare per la carne bovina, la carne di bisonte e i prodotti lattiero-caseari.
La cooperazione prevista non significa in alcun modo che la Svizzera riprenderà le prescrizioni statunitensi o abbandonerà i propri standard.
L’obiettivo è armonizzare meglio le procedure delle due parti e facilitare la cooperazione, nel pieno rispetto degli elevati requisiti svizzeri in materia di sicurezza alimentare.
Per quanto riguarda l’immatricolazione di veicoli per il mercato svizzero in conformità con il diritto svizzero, è stata espressa l’intenzione di cooperare al fine di semplificare il riconoscimento delle norme americane.
Ciò non riguarda né l’adozione di normative né l’impegno a immatricolare determinati tipi di veicoli.
La dichiarazione d’intenti prevede che la Svizzera e gli Stati Uniti rafforzino la loro cooperazione nel campo della sicurezza economica, in particolare per quanto riguarda le sanzioni e i controlli all’esportazione. È menzionata anche l’intenzione di cooperare nel campo delle catene di approvvigionamento e degli investimenti diretti esteri.
La dichiarazione d’intenti tra gli Stati Uniti e la Svizzera non contiene alcun obbligo di riprendere le sanzioni o altre misure statunitensi nei confronti di Paesi terzi.
In quanto Stato sovrano, la Svizzera decide in modo indipendente e sulla base del proprio diritto se e in quali ambiti adottare misure adeguate per proteggere i propri interessi nazionali.
La fornitura di informazioni giuridiche vincolanti sulle normative statunitensi in materia di importazione e dazi doganali è di competenza delle autorità statunitensi responsabili (v. contatto con l’amministrazione doganale statunitense / CBP). Quanto pubblicato su questa pagina ha puramente scopo informativo.
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Ultima modifica 08.04.2026